La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4301 del 10/02/2022, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di detrazione IVA. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato ad una società agricola il parziale diniego dell’istanza di rimborso del credito IVA.
L’erronea liquidazione in fattura dell’IVA. Studiamo il caso
L’importo non restituibile derivava, in parte, dalla non detraibilità dell’imposta relativa alle spese sostenute per lavori edili effettuati su immobili di proprietà di soggetti terzi. In parte, dalla non detraibilità dell’imposta applicata su operazioni di affitto di terreni risultate esenti da IVA. E, per il restante, dal recupero della maggiore imposta indebitamente detratta rispetto ad una spesa di installazione di un impianto fotovoltaico. A questa, infatti, avrebbe dovuto essere applicata l’aliquota agevolata del 10% e non quella ordinaria del 20%. La società impugnava il recupero.
Il giudizio di merito
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La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso in riferimento alle spese sostenute per lavori edili effettuate su immobili di proprietà di terzi. Avverso tale decisione la società proponeva quindi appello, che veniva però rigettato dal giudice di secondo grado. La CTR rilevava che, per gli anni ante 2018, la ripetizione presupponeva che il tributo IVA fosse effettivamente dovuto. La contribuente proponeva infine ricorso per cassazione. E deduceva che la CTR non aveva riconosciuto il diritto al rimborso in relazione ad un’operazione regolarmente fatturata, omettendo di considerarne la buona fede.
La decisione della Cassazione
Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici di legittimità che la circostanza dell’avvenuta fatturazione non è idonea a trasformare una operazione non soggetta al tributo in una operazione IVA. L’indetraibilità dell’IVA su operazioni esenti – oltre che sugli acquisti di beni o di servizi ad esse destinati – è dunque conforme al diritto comunitario.
L’erronea liquidazione in fattura dell’IVA non legittima la detrazione dell’imposta
L’erronea liquidazione in fattura dell’IVA non legittima pertanto la detrazione dell’imposta o la richiesta di rimborso dell’eccedenza.
Conclusioni
Il diritto alla detrazione, in conclusione, spetta esclusivamente nei limiti dell’importo dell’IVA “effettivamente dovuta” in relazione all’operazione commerciale conclusa dalle parti. In caso di operazione erroneamente assoggetta ad aliquota IVA, diversa da quella prevista, l’imposta pagata non è dunque detraibile. Manca infatti, in tal caso, il presupposto dell’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile ad IVA nella misura dovuta.
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