I lavoratori con disabilità grave ai sensi della Legge 104 sono tutelati nel Decreto Sostegni. Il testo riconosce nuovi diritti fino al 30 giugno 2021 per coloro con legge 104 e indennità di accompagnamento, nessun taglio in caso di ricovero e computo. Analizziamo i punti salienti del decreto per i lavoratori in situazione di disabilità grave.
Legge 104 e indennità di accompagnamento, nessun taglio in caso di ricovero e computo
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Il decreto Sostegni prevede per i lavoratori in situazione di disabilità grave:
a) equiparazione tra ricovero e assenza per lavoro fino al 30 giugno 2021;
b) l’assenza non dovrà essere computabile nel periodo di comporto. Bisogna precisare che, secondo la normativa vigente, nel caso perdura l’assenza e supera il periodo di comporto, il lavoratore può essere licenziato. Il Decreto blocca tale situazione fino al 30 giugno 2021;
c) i lavoratori fragili e in situazione di gravità, possono svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. In effetti, già era previsto nel decreto Cura Italia.
Inoltre, il periodo di assenza da lavoro, non comporta una riduzione dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.
I lavoratori disabili sono categorie a rischio contagio e necessitano di tutele e cure particolari.
La proroga dei provvedimenti sopra elencati è valida fino al 30 giugno 2021. Inoltre, la sua applicabilità è valida con effetto retroattivo dal 1° marzo per evitare un buco normativo.
Periodo di comporto e assenza dal lavoro
Il decreto chiarisce un dubbio rimasto irrisolto per molto tempo, e riguarda l’assenza lavorativa e il computo nel periodo di comporto. Il decreto Sostegni precisa espressamente la non computabilità del periodo di assenza lavorativa nel periodo di comporto.
Un altro aspetto importante, chiarito dal decreto, riguarda la mancanza della decurtazione dell’indennità di accompagnamento.
Infatti, i lavoratori con disabilità grave ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3, nei periodi di assenza dal servizio non subiranno una diminuzione dell’indennità di accompagnamento.
Ricordiamo che la vigente normativa prevede la sospensione dell’indennità, nei casi di ricovero di un periodo uguale o superiore a 30 giorni.