Le perdite su crediti, per poter essere considerate deducibili, presuppongono la definitività del venir meno della posta attiva, da considerarsi inesigibile

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Le perdite su crediti, per poter essere considerate deducibili, presuppongono la definitività del venir meno della posta attiva, da considerarsi inesigibile. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con  l’Ordinanza n. 24285 del 03/11/2020, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di perdite su crediti, argomento in questa fase di particolare attualità. Nella specie, la vicenda traeva origine dalla notifica di un accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi con maggior pretesa tributaria per IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente, vittorioso in primo grado e soccombente in appello, proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che la somma di euro 40.000.00, recuperata a tassazione dall’Ufficio, costituiva un anticipo per futuri lavori, poi non eseguiti per  sopravvenute difficoltà finanziarie. La società, su parere del legale e d’accordo il collegio sindacale, aveva ritenuto di difficile recupero le somme anticipate e aveva ritenuto che tali importi fossero perdite su crediti deducibili. Tale qualificazione non era però stata condivisa dalla Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

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Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano infatti i giudici di legittimità che la contribuente non aveva fornito alcuna prova che potesse far ritenere il credito definitivamente irrecuperabile, tale da qualificarlo come perdita. La società aveva solo precisato che erano stati avviati contatti con le ditte percettrici per verificare la disponibilità alla restituzione. Ma del seguito e dell’esito di tali contatti non era però poi stato dato alcun riscontro. La valutazione della irrecuperabilità del credito risultava basata esclusivamente su di una valutazione soggettiva della contribuente, non basata su una esplicita manifestazione di chiusura delle ditte. La Cassazione evidenzia peraltro che le perdite su crediti, per poter essere considerate deducibili, presuppongono la definitività del venir meno della posta attiva, da considerarsi inesigibile

Osservazioni

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza di fallimento o dal provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, l’ammissione al concordato preventivo, o l’amministrazione straordinaria. Nei casi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, gli elementi certi e precisi a fondamento della deducibilità delle perdite su crediti si considerano quindi sussistere per legge. Il creditore è dunque, in tal caso, dispensato dal comprovare il mancato realizzo ed il carattere definitivo della perdita. In presenza di una di tali procedure, pertanto, opera un automatismo di deducibilità, che prescinde da ogni ulteriore verifica, visto l’accertamento giudiziale o amministrativo dello stato d’insolvenza del debitore.

Le perdite relative ai crediti di modesta entità scaduti da più di sei mesi e ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali sono deducibili nel periodo d’imputazione in bilancio. A prescindere da tali fattispecie, comunque, ai sensi del codice civile, la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza. E i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. La rinuncia ad un credito deve essere quindi confortata da ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore, o di inopportunità delle azioni esecutive. E grava sul contribuente l’onere di fornire la prova della deducibilità delle stesse perdite.

 

 

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