Per rendere agevole il recupero dei crediti in territorio europeo, si è pensato ad una procedura accelerata. Con essa, si faciliterà il recupero dei crediti civili e commerciali in tutta Europa. Ciò sarà possibile grazie all’emissione di un’ordinanza che verrà emessa all’esito di una procedura d’urgenza. Attraverso la medesima, sarà possibile procedere al sequestro delle somme detenute sui conti correnti dei debitori situati in un altro Stato, purché all’interno dell’Unione Europea. Questa la novità sul recupero crediti in Europa. Soffermiamoci adesso sui dettagli.
Procedura per l’ottenimento dell’ordinanza
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Per ottenere questo risultato, il creditore potrà seguire una procedura diversa e più celere rispetto al processo ordinario. Potrà, cioè, rivolgersi al giudice del proprio Stato per ottenere l’emissione di un’ordinanza europea. Essa avrà l’effetto di bloccare i conti correnti presenti in qualsiasi Paese dell’Unione, onde soddisfare il credito. Detta ordinanza viene emessa in via cautelare, preliminarmente all’avvio della causa di merito.
L’iter che ha portato alla modifica della procedura di recupero dei crediti all’interno dell’Unione Europea
La novità sul recupero dei crediti in Europa, poggia su un intervento legislativo. In particolare, sul decreto legislativo emesso ai sensi dell’art. 5 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esso, è stato già approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari. L’Italia è in netto ritardo nell’attuazione della normativa europea dettata dal Regolamento UE n. 655/2014, che avrebbe consentito già da tempo l’accesso a questa procedura. Con la nuova ordinanza europea, il creditore potrà avvalersi di uno strumento efficace per soddisfare la sua pretesa, fondata su crediti pecuniari civili e commerciali. Lo strumento tecnico utilizzabile è il sequestro conservativo delle somme depositate sui conti correnti del debitore.
L’ordinanza, poi, viene eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi. La ricerca delle informazioni necessarie sui conti correnti del debitore sarà svolta con le ormai consuete modalità telematiche. Essa, dovrà essere richiesta al giudice del Tribunale competente a provvedere in relazione al luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Il debitore, da canto suo, potrà difendersi con le regole ordinarie previste per l‘opposizione ai provvedimenti cautelari.