Le novità per il bonus professionisti

Bonus 600 euro la guida pratica per inoltrare la richiesta

Quali sono le novità per il bonus professionisti?

Sembra che i professionisti, alla fine, non siano stati lasciati soli. Dopo la situazione di incertezza venutasi a creare in seguito ai dubbi scatenati dal Decreto Rilancio, sembra infatti che l’empasse sia stato superato. Ciò in quanto è stato firmato il D.M. che disciplina l’erogazione del bonus da 600 euro spettante ai professionisti iscritti alle Casse Previdenziali. Quindi, la novità è che essi otterranno regolarmente il bonus anche per i mesi di aprile e maggio.

Le novità per il bonus professionisti. Bonus  anche ad aprile e maggio 2020

Il D.L. 34/2020 ha riconosciuto, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l’indennità di 600 euro ai professionisti. Si è trattato di estendere una misura che era stata già stata riconosciuta dal D.L. Cura Italia per il mese di marzo 2020. A tale scopo, è stata elevata a 1150 milioni di euro la dotazione del Fondo per il Reddito di Ultima Istanza istituito proprio dal D.L. 18/2020. Il decreto interministeriale, è intervenuto per stabilire criteri di priorità e modalità di attribuzione dei fondi e si è occupato della copertura relativa al mese di aprile.

Esso chiarisce che il bonus verrà erogato automaticamente dalle Casse, a tutti coloro che ne abbiano fruito già per il mese di marzo. Per essi, cioè, non sarà necessario presentare una nuova domanda. Per il mese di aprile verrà, inoltre, esteso anche a chi si sia iscritto a una Cassa di previdenza nel periodo intercorrente tra il 1.1.19 e il 23.02.20. A condizione, naturalmente, che sia in possesso dei requisiti personali e reddituali richiesti dalla legge.

I nuovi richiedenti. Come devono fare la domanda

Le novità per il bonus professionisti indicano che i nuovi richiedenti dovranno presentare apposita istanza per il bonus, a differenza di chi ne ha già beneficiato in precedenza, che lo otterrà in automatico. Sicchè, le domande per ottenere l’indennità potranno essere presentate dai professionisti, a partire dall’8 giugno 2020, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Questi, ne verificheranno la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all’interessato. L’indennità dovrà essere richiesta a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Nella domanda, i professionisti dovranno dichiarare:

a)- di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminate;

b)- di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus;

c)- di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

d)- di aver conseguito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro.

Oppure, tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Ancora, infine, in caso di iscrizione a una Cassa tra il 2019 ed il 2020, di non aver comunque prodotto redditi professionali superiori ai predetti importi;

–  di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. In alternativa, di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Ovvero, in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza.

All’istanza dovrà essere allegata copia del documento d’identità, del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. Al fine di consentire la celere erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni suddette oppure presentate dopo l’8 luglio 2020.

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