L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cassa integrazione da destinare ai lavoratori in servizio dal 24 febbraio al 27 marzo 2020. Le novità riguardano le disposizioni cui attenersi per presentare la richiesta che le aziende sono tenute ad inviare all’Istituto di Previdenza sociale. Nella nota Inps n. 1607 del 14 aprile 2020 figurano le modifiche contemplate dall’art. 41 del decreto legge n. 23/2020.
A seguito del dilagare del coronavirus e dell’inevitabile chiusura di molte aziende, innumerevoli lavoratori italiani si sono ritrovati privi di occupazione. Sebbene in molti casi si tratti di una condizione temporanea, il Governo ha varato misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori italiani. Analizziamo pertanto le novità Inps sulla cassa integrazione per i lavoratori in servizio dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
Il messaggio n. 1607 dell’Istituto pensionistico
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Lo scorso 14 aprile la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali ha reso note le istruzioni per procedere alla compilazione della domanda integrativa. Nel messaggio n. 1607 l’Inps ha chiarito modalità e termini di scadenza della richiesta di prestazioni che le imprese potranno inviare.
Ciò perché il beneficio della cassa integrazione è stato esteso ad un più ampio numero di destinatari. L’art. 41 del decreto legge 8 aprile 2020 ha disposto la prestazione della cassa integrazione anche agli assunti dal 24 febbraio al 17 marzo.
Le novità Inps sulla cassa integrazione per i lavoratori in servizio dal 24 febbraio al 17 marzo 2020
Alle richieste che alcune aziende hanno già provveduto ad inoltrare all’Inps dovranno aggiungersi le domande integrative in relazione ai suddetti assunti. Nella domanda integrativa dovrà comparire la precedente causale “Covid-19 nazionale” e l’indicazione dell’arco di tempo per il quale si è già avanzata richiesta.
Per facilitare la gestione della pratica si richiede di riportare nella parte relativa alle note il numero di protocollo della domanda integrativa. Nel messaggio n. 1607 si legge infine che “la domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza”.