Presentare dimissioni volontarie è un diritto del lavoratore che non desidera più proseguire il rapporto di lavoro. Possono essere presentate quando si vuole accedere alla pensione o quando si decide di cambiare lavoro, ad esempio. Ma anche quando si hanno dei problemi con il datore di lavoro o con i colleghi o quando si pensa di essere pagati troppo poco. Questo solo per fare alcuni esempi, ma ovviamente il dipendente non deve dare nessuna motivazione per dimettersi.
Le dimissioni telematiche
Indice dei contenuti
Per contrastare la brutta abitudine dei datori di lavoro di far firmare dimissioni in bianco ai dipendenti al momento dell’assunzione, da qualche anno l’iter è cambiato. Le dimissioni non vanno più presentate al datore di lavoro soltanto. Ma telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro. In questo modo si tenta di tutelare i lavoratori dipendenti dalle pratiche scorrette del passato.
Ma cosa accade se il dipendente, dopo aver presentato dimissioni volontarie, si pente e vuole riprendere a lavorare? È possibile revocare le dimissioni volontarie presentate online? Le dimissioni presentate dal lavoratore si possono annullare, ma solo in determinati casi che andremo ad esaminare.
Le dimissioni presentate possono essere revocate in questi casi
I dipendenti del settore privato possono revocare le dimissioni presentate solo entro 7 giorni dalla data di presentazione. Decorsi i 7 giorni, invece, la volontà di interrompere il rapporto di lavoro da parte del dipendente è definitiva e non più revocabile. Nel pubblico impiego, invece, la normativa prevede regole differenti.
Il lavoratore della pubblica amministrazione può revocare le dimissioni ed essere riammesso in servizio solo a patto che esistano posti vacanti. In ogni caso la riammissione in servizio è a discrezione dell’amministrazione di appartenenza. Ma c’è da sottolineare che, se anche è riammesso in servizio, il rapporto di lavoro ricomincia dall’inizio. Ed il dipendente perde l’anzianità di servizio e gli scatti stipendiali spettanti fino a quel momento. Praticamente è riammesso in servizio ma con stipendio base.
Il caso della prosecuzione del rapporto di lavoro
Esiste un caso, però, che permette al dipendente non solo di annullare le dimissioni ma anche di ricostituire il rapporto di lavoro pregresso. Con mantenimento dell’anzianità di servizio e della retribuzione al momento delle dimissioni. Ma in questo caso deve essere il Giudice a stabilire se spetta o meno. L’articolo 428 del codice civile, infatti, prevede che se è possibile provare che il dipendente, al momento della presentazione delle dimissioni, era incapace di intendere e di volere, le dimissioni devono essere annullate.
L’incapacità di intendere e di volere, in questo caso, è a discrezione della corte. E anche stress e ansia possono far ricorrere la condizione sopra citata. Così come uno stato di forte turbamento emotivo.
Lettura consigliata
Indennità di disoccupazione, dopo quanto arriva il primo pagamento NASPI