Capita talvolta nella vita di dover far fronte a spese legali. Ma oltre ad essere persone da difendere, siamo anche clienti di un servizio. Per questo dobbiamo considerare i nostri diritti ed eventualmente pretendere il risarcimento per i danni.
E talvolta può capitare che il pregiudizio lo subiamo non dalla controparte, ma dal nostro stesso avvocato. Questi è pur sempre una figura professionale che deve assolvere i propri compiti secondo diligenza e buona fede. Paradossalmente potrebbe capitare di essere indotti ad agire in causa proprio dal loro ottimismo. D’altronde rappresenta musica per chi crede di avere ragione, sentirsi ripetere che alla fine certamente otterrà l’obiettivo. Ovvero il fatto che proseguendo la causa tramite appelli e ricorsi finalmente il cliente potrà vedere riconosciuta la ragione che gli spetta.
Ma è stato dimostrato dai giudici che in alcuni casi è un preciso dovere del nostro legale comunicare che la causa ha scarse probabilità di successo. L’avvocato risarcisce il danno se non ci comunica questa informazione secondo una sentenza che potrebbe riguardare tutti noi. Occhio dunque alle possibili liti temerarie.
Una sentenza che aumenta la tutela dei clienti
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Può sembrare così un paradosso la situazione di aver bisogno di un avvocato per tutelarsi da un altro avvocato. Ma è successo, ed il cliente alla fine ha avuto pienamente ragione, vedendosi riconosciuto il risarcimento di tutte le spese sostenute. Il caso che ha portato a questa importante decisione è l’ordinanza numero 34993 del 2021 deciso dalla Cassazione Civile.
La decisione dei giudici ricorda il principio fondamentale costituito dall’art. 1176 (comma n.2) e 2263 del Codice civile. In estrema sintesi, l’avvocato nella difesa del proprio cliente è tenuto ad un grado di diligenza rafforzato (connaturato non alla persona media, ma al professionista). Inoltre, deve adempiere agli obblighi che deve nei confronti del proprio cliente di sollecitudine, informazione e se necessario dissuasione dall’adempimento degli atti processuali. Ovviamente per poter configurare la responsabilità del professionista, sono previsti pur sempre canoni interpretativi piuttosto fermi. Non basta una semplice difficoltà nell’intraprendere la causa. Il parametro, peraltro, si rafforza quanto più è legato a fatti oggettivi (sui quali dunque persino l’abilità dell’avvocato servirebbe a poco).
L’avvocato risarcisce il danno se non ci comunica questa informazione. Occhio dunque alle liti temerarie
Nel caso concreto, il legale del ricorrente aveva presentato ricorso non solamente prospettando alla persona assistita la concreta possibilità di veder ribaltato il risultato del primo grado. Ma aveva mostrato di non aver avuto conoscenza di una perizia di professionisti che escludeva in maniera perentoria un dato fondamentale nel procedimento. Insomma, non c’era davvero quasi possibilità di vincere. Di questi atti, non era stata fornita notizia al ricorrente. Per questo i giudici hanno stabilito il risarcimento dal danno professionale.
Non si tratta di certo dell’unica situazione in cui il legale ci deve risarcire i danni. In alcune situazioni, peraltro, il nostro ordinamento prevede la possibilità di fare a meno di un legale anche per procedimenti apparentemente complessi, quale quello della separazione. Le condizioni però sono piuttosto ristrette, in quanto legate alla modalità che intendono intraprendere i coniugi.