Lavoratori dipendenti pubblici e privati potranno ottenere 11 mesi di aspettativa per questi motivi personali nel 2022

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Quando si parla di aspettativa lavorativa s’intende un periodo di sospensione dal lavoro che consente tuttavia di conservare il proprio posto in azienda. In quest’ambito sono diverse le ragioni che giustificano un periodo di allontanamento dal proprio incarico. Alcune forme di aspettativa prevedono la regolare retribuzione in favore del lavoratore. Altre invece riconoscono il diritto alla sospensione senza però corrispondere lo stipendio. Relativamente a quest’ultima ipotesi i lavoratori dipendenti pubblici e privati potranno ottenere 11 mesi di aspettativa per questioni connesse alla formazione. È pertanto utile capire quando si può inoltrare la domanda e quali sono le condizioni lavorative che lo consentono.

Quali sono le tutele

Assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo può rappresentare a volte una necessità. Immaginiamo tutte quelle situazioni in cui ci si debba prendere cura di una persona casa gravemente malata o anziana. In simili contesti familiari, oltre al coniuge anche altri parenti possono ottenere fino a 2 anni di congedo pagato dall’INPS. Le assenze dal lavoro, però, potrebbero non riguardare in maniera esclusiva i motivi di salute propri o del familiare.

Difatti, anche senza Legge 104 si possono ottenere 3 giorni di permessi retribuiti per specifiche ragioni. Se l’evento richiede un impegno e una dedizione più prolungata, allora si potrebbero ottenere fino a 11 mesi di aspettativa. È il caso di chi intende completare un percorso di formazione e istruzione.

Lavoratori dipendenti pubblici e privati potranno ottenere 11 mesi di aspettativa per questi motivi personali nel 2022

La Legge n. 53/2000 garantisce ai lavoratori statali o privati di fruire fino a 11 mesi di aspettativa per formazione. Si tratta di un periodo di assenza, continuativo o frammentato, durante il quale il lavoratore può ottenere un vero e proprio congedo.

Tale sospensione ha come fine il completamento della scuola dell’obbligo o di primo e secondo grado, di un diploma universitario o altre attività formative. Nel periodo di aspettativa il dipendente conserva intatto il proprio posto di lavoro, tuttavia non matura il diritto alla retribuzione. Pertanto tale congedo non rientra tra quelli retribuibili.

I lavoratori che possono presentare domanda sono coloro che hanno maturato almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda o amministrazione. È importante sapere che tale aspettativa non è computabile all’interno dell’anzianità di servizio né si può cumulare con le ferie. La richiesta va presentata al datore di lavoro che ha la facoltà di non accoglierla o di differirla laddove vi sia una necessità organizzativa. Chiunque fosse interessato, dovrebbe verificare le regole che prevede la specifica contrattazione collettiva sul congedo per formazione e le condizioni di fruibilità della stessa.

Approfondimento

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