Molti sanno che l’assegno sociale è una misura di sostegno sociale. Lo Stato eroga ai cittadini in condizioni economiche precarie un assegno al fine di sostenerli finanziariamente. Le condizioni economiche precarie indicano, infatti, uno stato di bisogno di chi chiede di accedere alla misura. La legge prevede una soglia reddituale al di sotto della quale è possibile accedere a questo supporto economico. L’INPS non può erogare l’assegno a soggetti che risiedono all’estero, e non può nemmeno renderlo reversibile in favore dei familiari del beneficiario defunto.
L’assegno sociale spetta anche se si percepisce l’assegno di mantenimento
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La giurisprudenza affronta spessissimo questioni connesse all’assegno sociale. La Corte di Cassazione ha di recente, con la sentenza 23305 del 2022, analizzato una questione veramente molto comune e diffusa. Si trattava del caso di un uomo che si era separato dalla moglie. Come noto, il coniuge economicamente più forte può dover riconoscere all’altro un assegno di mantenimento. Questo nel caso in cui l’altro si trovi in stato di bisogno.
L’uomo, però, in sede di separazione, aveva chiesto alla moglie un assegno di mantenimento molto basso, e aveva siglato un accordo sul punto. Questo assegno non era sufficiente a coprire le spese per la sua sussistenza. Per questo l’uomo si rivolgeva all’INPS per richiedere l’assegno sociale. L’INPS, però, rifiutava di concederglielo proprio facendo valere il fatto che in sede di separazione aveva accettato un assegno di mantenimento esiguo.
Le indicazioni della Cassazione all’INPS
Anche il Tribunale di primo grado aveva accolto la ricostruzione dell’INPS. Il Tribunale aveva, infatti, chiarito che accettare di propria volontà un assegno di mantenimento esiguo equivale a negare lo stato di bisogno. Infatti l’uomo, invece di chiedere il denaro alla moglie, lo avrebbe richiesto alla collettività. Dunque, secondo questa ricostruzione, accettare un assegno di mantenimento esiguo equivarrebbe a confermare di non avere bisogno dell’assegno sociale. La Cassazione ha, però, rifiutato queste conclusioni. Ed ha chiarito che l’assegno sociale spetta anche quando si accetti un assegno di mantenimento esiguo.
Secondo i giudici, infatti, la legge non richiede, per ottenere l’assegno sociale, che lo stato di bisogno sia incolpevole. Questo significa che se è il soggetto stesso a causare il proprio stato di bisogno gli spetta, comunque, l’assegno sociale. La situazione di emergenza economica, che giustifica il diritto all’assegno sociale, è rilevante di per sé, non si guarda alla colpa del richiedente. Dunque, secondo i giudici, l’assegno sociale spetta per la semplice esistenza dello stato di bisogno economico. Non è importante che il richiedente abbia rifiutato un assegno di mantenimento più consistente economicamente.
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