La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15218 del 20.04.2022, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di responsabilità tributarie dei cosiddetti prestanome. Nella specie, la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, con cui il contribuente era stato dichiarato colpevole del reato di omessa dichiarazione. Lo stesso, in qualità di amministratore di una società, aveva infatti omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2010.
L’amministratore di diritto, anche se prestanome, risponde del reato. Studiamo il caso.
Ed era stato, pertanto, condannato alla pena di anni 2 di reclusione. Sosteneva, in particolare, il ricorrente la illogicità della sentenza nella parte in cui era stata esclusa la insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte l’aveva esclusa infatti sulla sola base del fatto che questi era subentrato nella carica alcuni giorni prima della scadenza dell’adempimento fiscale omesso.
La decisione
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Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici di legittimità che, in sostanza, l’imputato lamentava l’illogicità della motivazione in punto di accertamento dell’elemento soggettivo del reato. E questo perché egli sarebbe stato, in realtà, un mero prestanome di altri soggetti. La Cassazione ribadisce che l’amministratore di fatto di una società, inadempiente agli obblighi tributari, risponde, quale autore principale del reato.
L’amministratore di diritto, anche se prestanome, risponde del reato
L’amministratore di diritto, anche se prestanome, risponde del reato di omessa dichiarazione a titolo di concorso, per non essersi attivato per impedire l’evento.
Conclusioni
In conclusione, in tali casi, la responsabilità sussiste anche per dolo eventuale (quindi, anche se il contribuente si sia disinteressato delle conseguenze delle sue azioni). Nella specie, del resto, i giudici avevano verificato che, al momento della assunzione della carica sociale, l’imputato era entrato in possesso della documentazione contabile.
E quindi era nella condizione di ottemperare agli obblighi dichiarativi di legge. Il prestanome, assumendosi il rischio della commissione del reato da parte dell’amministratore di fatto, aveva pertanto sottratto la società ai suoi obblighi di versamento. Ad escludere poi la concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevava anche l’entità della somma evasa, per un importo di quasi due milioni di euro.