Solitamente si pensa che l’interesse ad una eventuale impugnazione di una delibera assembleare possa essere solo di un condomino dissenziente.
Alcune volte, ovviamente, non è così.
Infatti anche l’amministratore condominiale potrebbe avere un suo interesse contrario alla delibera. Ad esempio, nel caso l’assemblea non gli riconosca una retribuzione dal medesimo posta all’ordine del giorno, o la riconosca in misura inferiore.
E, quindi, in casi come questi, l’amministratore di condominio può impugnare le delibere assembleari?
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Apparentemente la risposta è negativa, alla luce di quanto previsto dall’art. 1137 del codice civile. Questa norma, nel regolare le impugnazioni contro le delibere assembleari, precisa chi è titolare del diritto di impugnativa, non prevedendo la legittimazione dell’amministratore, ma solo quella del condomino.
È quindi del tutto esclusa l’impugnativa da parte dell’amministratore?
Per dare una compiuta risposta a tale interrogativo, occorre distinguere tra delibere annullabili e delibere nulle.
Non ci soffermiamo, in questa sede, sulla diversa natura delle tipologie di vizio, e relative conseguenze, che potrebbero colpire una delibera condominiale.
E rivolgiamo la nostra attenzione a quanto, invece, riguarda l’impugnazione nei due distinti casi.
Delibera annullabile
Se la delibera è semplicemente annullabile, l’amministratore non può impugnarla.
Qualora ritenga, autonomamente, o su rimostranza di uno o più condomini, che sia per qualche motivo viziata, altro non può fare, che agire come segue.
Proporre una nuova assemblea, in cui propone la modifica o l’annullamento totale della delibera ritenuta viziata.
Ma se l’assemblea ritiene di convalidarla, allora l’amministratore non può procedere al successivo passo dell’impugnazione.
Delibera nulla
Ma una delibera potrebbe anche presentare un vizio decisamente più grave, quello della nullità.
In questi casi potrebbe essere impugnata anche oltre il termine di trenta giorni, previsto dalla legge. Ma anche dall’amministratore?
Apparentemente dovremmo rispondere comunque negativamente, a fronte dello specifico articolo del codice, sopra richiamato.
Tuttavia, in questa ipotesi viene in considerazione altra normativa, in particolare gli articoli 1418 e 1421 del codice civile.
Nullità del contratto ed applicazione analogica
In realtà, si tratta di due norme dettate in materia di contratti, non di condominio. Ma una consolidata ermeneutica, sottesa alla ratio di tali disposizioni, unitamente ad altrettanto cristallizzata giurisprudenza, ritengono che tali norme possano essere applicate, per analogia legis, ad altre tipologie di atti, tra cui le delibere assembleari.
Ne consegue che la nullità può viziare anche una delibera assembleare e che chiunque ne abbia interesse può impugnarla.
Pertanto, pur non essendo il vizio di nullità espressamente previsto per la delibera assembleare, anche questa può incorrere in questo vizio.
Ed in tal caso, quindi, si ritiene applicabile l’art. 1121, che stabilisce il diritto di impugnazione per chiunque ne abbia interesse, quindi amministratore compreso.
Pertanto, in tale ipotesi, anche l’amministratore condominiale sarebbe legittimato ad impugnare una delibera.
A proposito del quesito se l’amministratore di condominio possa impugnare le delibere assembleari, abbiamo quindi distinto due categorie di vizi, che possono riguardare una delibera, e spiegato le diverse conseguenze sulla sua impugnabilità da parte dell’amministratore.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“