Lo Stato mette a disposizione dei cittadini molti Bonus e aiuti economici. Ha riscosso, ad esempio, grande successo tra gli italiani il Bonus verde. Tra i più apprezzati c’è anche sicuramente il Bonus prima casa. Questo consiste in diverse agevolazioni di tipo fiscale attivabili quando si acquista la propria futura abitazione principale. In particolare, otteniamo una riduzione dell’imposta di registro o dell’IVA. Non si pagano imposta di bollo, tributi catastali e tasse ipotecarie.
Ancora più nello specifico, guardando ai numeri del vantaggio fiscale, possiamo notare un forte sconto rispetto alla classica vendita di un immobile. Se si acquista da un soggetto, impresa o privato con esenzione IVA, dovremo versare solo l’imposta di registro al 2% invece che al 9%. Oltre a questo, 50 euro di imposta ipotecaria fissa, infine un’imposta catastale, anch’essa fissa, di 50 euro. Se, invece, l’impresa da cui acquistiamo procede a vendita soggetta ad IVA, il Bonus prima casa ridurrà le tasse dal 10% al 4%. Mentre l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale saranno tutte fisse a 200 euro l’una.
Attenzione a questo importante adempimento
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Dunque, importanti aiuti fiscali, ma dobbiamo prestare attenzione perché l’Agenzia delle Entrate revocherà queste agevolazioni in caso di ritardo per importanti adempimenti formali. Infatti, la legge prevede che le agevolazioni del Bonus decadano se l’acquisto della nuova prima casa avviene dopo un anno dalla vendita della vecchia. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10562 del 2022.
Il caso esaminato vedeva l’Agenzia delle Entrate revocare ad un contribuente il Bonus prima casa. Infatti, questo aveva venduto l’immobile prima dei 5 anni dalla data del suo acquisto usufruendo delle agevolazioni. Non solo, ma non aveva acquistato un altro immobile, da adibire a prima casa, entro 1 anno da quella vendita. Proprio per la violazione di questi termini di legge l’Agenzia delle Entrate aveva revocato i vantaggi del Bonus.
L’Agenzia delle Entrate revocherà il Bonus prima casa se siamo in ritardo con questo importante adempimento anche se non dipende da noi
Il contribuente si è difeso spiegando che la violazione di questi termini di legge non era dipesa da lui. Nel senso che la violazione dei termini dipendeva dall’inadempimento del promittente costruttore e venditore, che non aveva consegnato casa nel tempo previsto. Secondo i giudici l’inadempimento del venditore non può considerarsi una causa di forza maggiore e determina la perdita del beneficio fiscale per il contribuente. Dunque, dobbiamo fare molta attenzione al rispetto dei termini di legge, in questo caso DPR 131/1986. Infatti, anche se la loro violazione non dipende da noi, in alcuni casi come questo, potremmo perdere vantaggi fiscali e subire delle sanzioni.
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