Il contribuente in debito con il Fisco rischia il pignoramento della pensione a causa di un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate? È davvero possibile che si resti senza un soldo in tasca al momento della terza età? Cerchiamo di capire come funziona e quali possono essere le conseguenze su chi riceve un pignoramento della pensione.
Quando si parla di pignoramento verso terzi?
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Ogni anno, migliaia di contribuenti subiscono il pignoramento di beni e risparmi da parte dei creditori. In alcuni casi, anche la pensione diventa oggetto di interesse dei creditori tesi a recuperare le somme dovute con ogni mezzo. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate può pignorare la pensione?
Come molti sapranno, il pignoramento della pensione rientra tra quelle misure che vengono definite “pignoramento presso terzi”. Si tratta di una esecuzione forzata, prevista dal codice 543 del Codice civile, ingaggiata dal creditore verso i beni in possesso del debitore. Si tratta di una soluzione spesso adottata in quanto consente il successo di recupero da parte del creditore. Difatti, l’atto di pignoramento intima il terzo pignorato, in questo caso chi eroga la pensione, a consegnare direttamente al creditore una somma per saldare il debito.
Come funziona il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
Naturalmente, perché il pensionato verso cui viene eseguito un pignoramento non rischia di perdere l’intero assegno mensile. Come stabilisce il D.L. 83/2015, esistono determinati limiti entro i quali si può dare esecuzione al pignoramento della pensione.
L’Agenzia delle Entrate può pignorare la pensione? Ebbene sì. Quando un pensionato non provvede a saldare una cartella di pagamento con debiti iscritti a ruolo entro 60 giorni, allora scatta il pignoramento. In questo caso è l’Agenzia delle Entrate Riscossione che avvia la procedura formale per il recupero crediti.
In tali occasioni, l’AdE è tenuta a rispettare i limiti impignorabili della pensione secondo lo schema seguente:
- 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
- 1/7 per importi tra i 2.500 e 5.000 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5 mila euro.
Ricordiamo che, in ragione dell’art. 13 D.l. 27 giugno 2015 n. 83, esiste un limite di assegno pensionistico impignorabile. Esso stabilisce la quota minima di sopravvivenza che non può essere pignorata e corrisponde ad un determinato importo come indicato qui.