Una delle preoccupazioni maggiori per ogni contribuente è ricevere le cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Molti, però, non sanno che esiste uno strumento per bloccare, almeno per un periodo di tempo, l’azione di recupero dei crediti. A stabilirlo è la legge n. 228/2021. In particolare, se si ritiene che la richiesta di pagamento indicata nella cartella o nell’avviso non sia dovuta, c’è una soluzione. Si può, cioè, chiedere all’Agenzia di sospendere le procedure per una verifica più approfondita della situazione del richiedente. Detta verifica viene effettuata dall’Agente, rivolgendosi all’ente creditore, che può essere il Comune o altro ente che fa partire la pretesa. La richiesta di sospensione si effettua in maniera molto semplice.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti di bloccare le azioni di riscossione da casa e con un semplice click, quando ricorrono queste condizioni. In particolare, basta accedere all’area riservata (con SPID, CIE o CNS), consultare la propria posizione debitoria e ivi cliccare sul pulsante “sospendi”. In alternativa, si può inviare la richiesta a mezzo email, avvalendosi del Modello SL1, oppure recarsi presso uno degli sportelli dedicati.
L’Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti di bloccare le azioni di riscossione da casa e con un semplice click, quando ricorrono queste condizioni
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Veniamo, adesso, alle condizioni in presenza delle quali si può fare domanda di sospensione. Ebbene, i casi sono i seguenti:
- se le somme richieste dall’ente creditore riguardano un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- in presenza di un provvedimento di sgravio, emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa, emessa dall’ente creditore, oppure giudiziale, emessa dal giudice;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa creditoria, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia preso parte.
Non rientrano nel novero degli atti sospendibili quelli non notificati dall’Agente della Riscossione. Per essi, infatti, occorre rivolgersi ai rispettivi enti creditori. Stesso dicasi per i solleciti di pagamento inviati dall’Agente mediante posta ordinaria. Si precisa che la domanda non è ripetibile. Inoltre, la si deve presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o degli altri atti riscossione.
Qual è il vantaggio della sospensione
Veniamo a chiarire quali sono i vantaggi della richiesta di sospensione. Ebbene, possiamo dire che essi sono davvero enormi. Infatti, se si presenta la richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, tutte le procedure di recupero saranno sospese per 220 giorni. Decorso questo periodo di tempo, se non si riceve alcuna risposta, la cartella o le cartelle saranno automaticamente annullate. Ciò, infatti, significherà che le ragioni e i documenti posti a supporto della richiesta, sono reputati validi. Diversamente, se l’ente creditore reputa che le motivazioni non siano adeguate, comunica all’Agenzia delle Entrate di riprendere le attività di recupero. Di conseguenza, l’Agente della Riscossione riscontrerà nel termine indicato, in senso negativo.
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