La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale. Studiamo il caso. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22127 del 03/08/2021, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di trattamento tributario del trust. Nella specie, il giudizio riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione, ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, relative ad un atto istitutivo di trust. Su tale atto erano state invece versate dal contribuente solo l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che, non essendoci trasferimento di beni, si fosse in presenza di un atto neutro, non soggetto a tassazione.
La CTR aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’istituzione di un trust andasse comunque qualificata come atto costitutivo di un vincolo di destinazione. Vincolo soggetto a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dalla sussistenza in concreto di un effetto traslativo. Avverso la sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione. La sentenza veniva quindi censurata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone. E per aver equiparato, nonostante le notevoli differenze, un atto istitutivo di trust ad un atto di costituzione di un vincolo di destinazione.
La decisione
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Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici che, in tema di trust, la mancanza di un’organica disciplina interna ha determinato la necessità per l’interprete di ricorrere a figure affini. Ma tali figure non sono sempre pienamente confacenti. Il trust non risulta, del resto, dotato di una propria personalità giuridica ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. E questo non in qualità di legale rappresentante, ma come colui che dispone dei beni, coerentemente con lo scopo a cui il patrimonio è destinato.
I beni o i diritti conferiti nel trust non incrementano, peraltro, il patrimonio personale del trustee, ma ne restano separati e segregati. Pertanto, l’istituzione del trust non determina un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee e non può costituire un indice di maggiore capacità contributiva. Né è sostenibile che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano un qualche incremento patrimoniale. Tale effetto migliorativo si verifica, infatti, solo quando il trustee abbia portato a termine l’attività ad esso demandata.
Conclusioni
La strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la neutralità fiscale. Ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, infatti, che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza. E nel trust tale trasferimento non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee. Tali atti sono infatti meramente attuativi degli scopi, strumentali, di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Il solo atto in tal senso rilevante è dunque quello di, eventuale, attribuzione finale del bene al beneficiario. E, in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà quindi essere assoggettato solo ad imposta fissa.