La ricognizione del debito

azione processuale

La ricognizione del debito è istituto giuridico previsto dall’art. 1988 del c.c. Essa dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Il creditore, per poter dimostrare l’esistenza del credito e del conseguente debito deve avere un titolo. Per titolo si intende la fonte del credito o del debito, che può essere un contratto, oppure un atto illecito. Ciò, se il credito ha la sua fonte in un’obbligazione extra contrattuale. E’ evidente che quando il titolo è basato su un documento cartaceo, la prova dell’esistenza del credito è più semplice. Quando, invece, il credito non fonda su un documento scritto, se il debitore ne contesta l’esistenza, il creditore deve procedere con un’azione giudiziaria di accertamento. Il debitore può anche contestare soltanto il quantum della somma dovuta.

Anche in tal caso è necessario intraprendere un’azione processuale, salvo che non si addivenga ad una transazione. La necessità di riuscire a provare il titolo del credito, deriva, quindi, dalla presenza di contestazioni o meno da parte del debitore.

Funzione della ricognizione del debito

Il riconoscimento o la ricognizione del debito non creano un nuovo titolo (e non sostituiscono il titolo originario), ma agevolano il creditore nell’azione di recupero del credito. Ciò comporta che se il titolo originario è inesistente oppure è estinto perché già pagato, il riconoscimento del debito non modifica tale situazione. Quindi, la funzione della ricognizione del debito agevola il creditore, nel senso che con esso si presume l’esistenza di un titolo di credito.

Sarà, quindi, il debitore che dovrà provare l’inesistenza del titolo. Il riconoscimento del debito non impedisce di dimostrare che il titolo non è mai esistito oppure che si è estinto ma inverte solo l’onere della prova. Infatti, il destinatario della dichiarazione, allorché agisca per l’adempimento della obbligazione, ha soltanto l’onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito. Non dovrà provare, anche, la esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine. Di conseguenza, incombe, sull’autore della dichiarazione l’onere di provare la inesistenza o la invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale. Sul punto, va chiarito che la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco.

L’indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione rientra nel potere discrezionale del giudice. Lo stesso accerterà se la stessa importi ricognizione di debito, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.

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