La pensione di reversibilità ha diritto alla quattordicesima? Il superstite che acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità può contare sulla quattordicesima mensilità di corresponsione? I nostri esperti in materia di Diritto e Fisco di Proiezionidiborsa daranno risposta ad un interrogativo che spesso i contribuenti si pongono.
Chi ha diritto alla reversibilità
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Quando giunge il momento della dipartita del lavoratore o pensionato, i familiari superstiti che erano a suo carico possono beneficiare della reversibilità. Si tratta di una forma di sostegno economico che spetta nei casi in cui i superstiti presentino requisiti reddituali specifici. Nel caso di morte del lavoratore, si parla di pensione indiretta. Quando, invece, il contribuente era già beneficiario di pensione, allora i superstiti “ereditano” la pensione di reversibilità. Sebbene vi siano queste due distinzioni terminologiche, nei fatti la forma di sussidio economico ai familiari si fonda sulla medesima logica. Questo significa che, quando si inoltra domanda all’INPS, il destinatario riceve un assegno di importo variabile in base a diversi fattori. Ecco che, a questo punto, la domanda che potrebbe sorgere in alcuni è la seguente: La pensione di reversibilità ha diritto alla quattordicesima? Come funziona in questi casi?
Quali condizioni sono valide per ricevere la quattordicesima
La risposta alla domanda è positiva solo in alcuni casi che la normativa contempla. Chi percepisce la pensioni dei reversibilità ha diritto alla quattordicesima solo se sono presenti determinate condizioni. Una di queste riguarda l’esclusività della fonte di reddito. Ciò significa che la quattordicesima si associa alla reversibilità solo quando tale forma di sostegno economico è l’unica all’interno del nucleo familiare. Devono anche sussistere i requisiti di età e di reddito in capo al beneficiario della reversibilità e quello contributivo in capo al dante causa.
I requisiti formali perché il superstite posso ricevere la quattordicesima in associazione alla pensione di reversibilità sono:
A) avere almeno 64 anni di età (requisito anagrafico);
B) non possedere redditi personali superiori a 2 volte il trattamento minimo INPS (ossia 13.391,82 euro annui).
In tal caso, anche per l’assegnazione della quattordicesima si segue la logica relativa alla percentuale che spetta al beneficiario del trattamento di reversibilità. Per conoscere a quale percentuale di reversibilità si ha diritto in ragione del beneficiario, è possibile consultare l’approfondimento qui.