La pensione di reversibilità è quella misura che viene erogata al coniuge di un pensionato deceduto o ad altri familiari meritevoli di determinate tutele.
In pratica, per limitare il cambiamento di condizione economica e reddituale di una vedova lo Stato viene incontro con questo assegno che può arrivare, però, a massimo il 60% della pensione presa in vita dal defunto.
Tale diritto non viene meno per questioni reddituali, anche se i redditi del coniuge superstite incidono sulla misura della prestazione. Per il coniuge può venire meno il diritto alla reversibilità solo in una situazione e cioè quando convola a nuove nozze con un soggetto terzo. Ma in questo caso può addirittura fare cassa subito godendo di una specie di liquidazione.
La pensione di reversibilità alla vedova in caso di nuovo matrimonio
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In pratica, il vedovo, o la vedova, che si risposano perdono il diritto alla pensione di reversibilità. Naturalmente, ciò se si tratta di nuovo matrimonio successivo alla liquidazione di questa prestazione. Infatti, dopo una separazione o un divorzio si perde il diritto alla pensione di reversibilità futura se ci si risposa.
La misura non spetta mai all’ex coniuge che si è sposato di nuovo. Può spettare per quota al divorziato, in base alle decisioni del giudice, stabilite prendendo a riferimento la durata dei matrimoni è la condizione economica di coniuge ed ex coniuge, ma solo fin quando non si materializza un nuovo matrimonio.
Matrimonio e unione civile nemici della pensione di reversibilità
Con nuove nozze o una nuova unione civile, l’effetto sulla pensione di reversibilità è il medesimo. C’è la decadenza dal beneficio. Se il soggetto prende la pensione di reversibilità dalla moglie defunta e poi convola a nuove nozze, automaticamente la pensione di reversibilità decade. Questo avviene anche nel caso di unione civile con un altro compagno o un’altra compagna.
Ma all’ex titolare della pensione di reversibilità spetta una specie di liquidazione, con 26 mesi di pensione di reversibilità (due annualità di reversibilità più due tredicesime) una tantum. Occorre che l’interessato faccia richiesta naturalmente. Perché l’INPS non eroga questo trattamento automaticamente, al contrario della decadenza della pensione, che è assolutamente automatica.
Quando le nuove nozze fanno perdere il diritto anche all’una tantum delle 26 mensilità
Naturalmente, la prestazione dei due anni di reversibilità erogati in unica soluzione riguardano il vedovo che si risposa dopo aver percepito la pensione di reversibilità. Se invece a goderne era già un vedovo divorziato o separato, la prestazione non è concessa. In altri termini, il coniuge già divorziato alla data del decesso, ma che finisce con il prendere l’assegno di reversibilità perché titolare di assegno divorzile alla data del decesso, non ha diritto a questa liquidazione.
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