La nozione di svantaggio ai fini fiscali individua persone in condizioni di disagio particolarmente invalidanti

Corte di Cassazione

La nozione di svantaggio ai fini fiscali individua persone in condizioni di disagio particolarmente invalidanti. Studiamo il caso. La Cassazione, con l’Ordinanza n. 22115 del 03/08/2021, ha chiarito cosa si intende per condizione di “svantaggio” ai fini delle esenzioni fiscali per le Onlus. Nella specie, una Onlus aveva impugnato il provvedimento con cui, l’Agenzia Entrate l’aveva cancellata dall’anagrafe unica. Sia in primo grado che in secondo, relativamente all’attività di istruzione, veniva confermata però l’insussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella suddetta anagrafe. Gli stessi requisiti venivano invece ritenuti sussistere riguardo all’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria. Avverso tale sentenza l’Agenzia Entrate proponeva infine ricorso per cassazione e l’Onlus ricorso incidentale relativamente alla esclusione dell’attività di istruzione.

La decisione

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Secondo la Suprema Corte entrambe le censure erano infondate. Evidenziano i giudici che, in materia di agevolazioni, le finalità di solidarietà sociale devono essere dirette ad arrecare benefici a “persone svantaggiate”. Tale previsione deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che ricorra una delle condizioni di svantaggio, relativamente a “condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari”. Né rileva ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo. Sempre che non vi sia prova del perseguimento di un fine di lucro. O che gli utili siano distribuiti, o impiegati per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali. L’individuazione delle condizioni di svantaggio deve comunque essere oggetto di interpretazione restrittiva, trattandosi di previsione relativa ad agevolazioni.

Conclusioni

La nozione di svantaggio ai fini fiscali individua persone in condizioni di disagio particolarmente invalidanti, ovvero per situazioni di devianza, degrado e grave precarietà. Lo svantaggio che si tende a colmare, incentivando, attraverso l’esenzione, l’Onlus, consiste dunque nella obiettiva condizione in cui si trovi una particolare categoria di soggetti. E deve in ogni caso escludersi una posizione di “svantaggio” connessa alla mera necessità di fruire di un “adeguato insegnamento”.

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