La mini guida per l’inquilino per pagare solo le spese che gli spettano

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Non è facile orientarsi tra spese condominiali, ordinarie e straordinarie, che vanno divise tra proprietario ed inquilino. Ecco la mini guida per l’inquilino per pagare solo le spese che gli spettano.

La manutenzione dell’immobile

Chi vive in affitto deve riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto. Questo significa che spettano a lui le spese per l’ordinaria manutenzione. Possiamo definirla come quelle piccole riparazioni o interventi che periodicamente è normale fare in un immobile. Anche le piccole riparazioni che periodicamente sono normali competono all’inquilino. La sostituzione di lampadine rotte, per esempio, oppure della guarnizione del frigo o di una finestra. Alla normale usura deve far fronte l’inquilino.

La revisione della caldaia

La paga l’inquilino, dato che è obbligatoria per legge e che serve proprio a mantenere la caldaia in buono stato.

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La mini guida per l’inquilino per pagare solo le spese che gli spettano

Le sostituzioni di pezzi

Paga invece il proprietario se bisogna sostituire un pezzo di una tubatura che perde oppure se si rompe il frigo perché è vecchio. In questo caso, non si può dire che il frigo si sia rotto per colpa dell’inquilino. Si è rotto perché molto vecchio. Ecco che lo ricompra il proprietario. Se la porta del frigo, però, ha ceduto perché il figlio dell’inquilino la apre e cerca di arrampicarsi su di essa, la riparazione spetta all’affittuario. Si tratta infatti di una rottura dovuta non alla normale usura, ma a un cattivo uso della cosa.

Cosa accertare alla fine del contratto

Proprietario ed affittuario devono verificare se i deterioramenti dell’immobile o del suo contenuto sono dovuti solo al normale uso o se ci siano danni particolari. Nel primo caso l’inquilino non paga niente, perché il normale deterioramento ci sarebbe stato anche se in casa fosse rimasto il proprietario. L’inquilino, invece, mette mano al portafogli se lascia dei danni che non sono conseguenza di un uso normale della casa e degli oggetti. Il riferimento è all’art. 1590 codice civile. Potranno anche citarlo nel piccolo verbale che stenderanno per elencare le condizioni in cui l’immobile viene restituito.