La Cassazione, con l’Ordinanza n. 12330 del 14/04/2022, ha chiarito i presupposti in presenza dei quali l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento induttivo. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso del contribuente. L’accertamento impugnato ricostruiva, con metodo induttivo, il reddito di impresa. Il giudice di appello aveva rilevato che il contribuente aveva contabilizzato esclusivamente operazioni con il regime del margine. E aveva dunque ritenuto che le violazioni riscontrate non fossero così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibile la contabilità della ditta.
La mancanza del libro degli inventari legittima l’accertamento induttivo. Studiamo il caso
O, comunque, non tali da giustificare la ricostruzione induttiva della base imponibile. L’omessa indicazione in fattura di avvalersi del regime del margine integrava infatti una violazione meramente formale, che non precludeva il diritto al regime speciale. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia censurava la sentenza, affermando che le irregolarità contabili sono sufficienti a fondare l’accertamento induttivo. Con un secondo motivo, l’Agenzia censurava poi la decisione anche quanto agli effetti dell’omessa indicazione, in fattura, dell’applicazione del regime del margine. La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti a suo avviso trascurato che l’operatore economico ha un dovere di verifica nella scelta del regime fiscale da adottare.
La decisione
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Secondo la Suprema Corte, le censure erano fondate. Evidenzia la Cassazione che, i giudici di merito avevano negato la legittimità del ricorso al metodo induttivo sebbene vi fosse la carenza del libro degli inventari. Tuttavia, la mancanza del libro degli inventari legittima l’accertamento induttivo.
La mancanza del libro degli inventari legittima l’accertamento induttivo
Anche l’altra censura era fondata. Il regime del margine, rappresentando un regime speciale, impone che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto. E quindi l’indicazione sulla fattura del cedente della dicitura regime del margine non può ritenersi un mero elemento formale.
Osservazioni
Al di là dello specifico caso processuale, in generale, si evidenzia quanto segue. L’inventario deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Qualora non vengano indicati nella nota integrativa, o nel libro degli inventari, i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze finali, la contabilità è inattendibile. La mancata evidenza della suddivisione per gruppi omogenei comport