La Guardia di finanza può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda

Guardia di finanza

La Guardia di finanza può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22116 del 03/08/2021 ha chiarito rilevanti profili in tema di legittimità dell’accesso domiciliare nell’ambito di verifiche fiscali. Nella specie, il contribuente, in proprio e quale legale rappresentante di un’Associazione non riconosciuta, ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I giudici avevano infatti confermato la legittimità degli accertamenti IVA ed imposte dirette, emessi in ragione dell’esercizio, da parte dell’Associazione, di attività commerciale.

In primo grado era stato invece ritenuto che l’affiliazione dell’Associazione all’AICS (ente riconosciuto dal CONI), bastasse a conferirle natura di ente non commerciale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva inoltre considerato irritualmente acquisita, e quindi inutilizzabile, la documentazione extracontabile. In secondo grado, per converso, la stessa documentazione era stata ritenuta ritualmente acquisita e quindi utilizzabile. E proprio sulla base di tale documentazione era stato considerato accertato l’effettivo espletamento di attività commerciale. Nel ricorrere in cassazione, il contribuente insisteva nell’affermare che la documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di finanza era inutilizzabile ai fini dell’accertamento. La stessa, deduceva il ricorrente, era stata infatti acquisita in modo illegittimo in un locale per cui non sussisteva l’autorizzazione all’accesso.

La decisione

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Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici di legittimità che l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria all’accesso è necessaria solo nell’ipotesi di accesso presso l’abitazione del contribuente. E non lo è invece con riferimento ad accessi in locali commerciali, o di associazioni, ovvero di un club. In sostanza, la Guardia di finanza può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda per eseguirvi verifiche e ricerche. L’autorizzazione scritta è invece richiesta in caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria.

Osservazioni

Si ricorda, in conclusione, che gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo verifica della loro attendibilità.  In materia tributaria, infatti, non vige il principio di inutilizzabilità dei documenti irritualmente acquisiti, sussistente invece nel processo penale. Questo sempre che non venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. La mancanza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere all’accesso presso il domicilio del contribuente determina, ad esempio, l’inutilizzabilità degli elementi probatori così acquisiti. In tal caso, infatti, l’inutilizzabilità discende dal valore dell’inviolabilità del domicilio, come consacrata nell’art. 14 della Costituzione.

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