La disoccupazione è una delle di prestazioni erogate dallo Stato per assicurare un’esistenza libera e dignitosa a chi abbia perso involontariamente il lavoro. Essa rientra nel sistema di protezione sociale unitamente alla malattia, alla vecchiaia, gravidanza, inabilità, infortunio. Il diritto del lavoratore ad ottenere la disoccupazione, tuttavia, non spetta ogni volta in cui cessa il rapporto di lavoro. Infatti, per poter accedere a questo beneficio, la perdita del lavoro deve essere involontaria. A ciò si aggiunga che per ottenere la disoccupazione occorre attivarsi tempestivamente, essendo la domanda di disoccupazione soggetta a rigidi termini di decadenza.
Strumento predisposto per la disoccupazione
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Lo strumento attraverso il quale si tiene fronte alla disoccupazione è, attualmente, la Naspi, acronimo di nuova assicurazione sociale per l’impiego. La Naspi non spetta a tutte le persone che perdono il lavoro. Infatti, il lavoratore che resta inoccupato deve possedere una serie di requisiti che riguardano, in primis, la tipologia di rapporto contrattuale. La Naspi, infatti, spetta solo ai lavoratori subordinati, compresi: lavoratori assunti con contratto di apprendistato; soci lavoratori di cooperative assunti con rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre spetta al personale artistico assunto con rapporto di lavoro subordinato; ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni. Oltre alla tipologia del rapporto, la concessione della Naspi è subordinata anche ad un altro requisito: la perdita involontaria del lavoro. Ne consegue che la Naspi non spetta in caso di dimissioni volontarie del lavoratore. Viceversa, la Naspi spetta nei seguenti casi: – licenziamento disciplinare; – licenziamento per ingiustificato motivo oggettivo; – dimissioni per giusta causa. Poi, abbiamo: risoluzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore di essere trasferito presso una sede ubicata ad oltre 50 km dalla propria residenza.
Oppure, comunque, una sede raggiungibile con i mezzi pubblici con un tempo superiore a 80 minuti. Infine, c’è l’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto sottoscritta presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al di là di queste ipotesi, la Naspi non spetta in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ciò in quanto, in questa tipologia di cessazione del rapporto, è presente la volontà del lavoratore.
Requisiti per ottenere la Naspi
Oltre alla perdita involontaria del lavoro e alla natura del rapporto di lavoro, per poter accedere alla Naspi occorre avere altri due requisiti: il requisito contributivo e quello lavorativo. Il requisito contributivo consiste nell’avere almeno 13 settimane di contribuzione Inps nel quadriennio precedente la data della cessazione del rapporto. Essendo la Naspi basata su una logica di tipo assicurativo, infatti, si vuole evitare che un lavoratore che ha versato un ammontare esiguo di contributi previdenziali possa avere accesso alla tutela. Il requisito lavorativo, invece, consiste nell’ aver effettuato almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto.
Con riferimento a questo requisito occorre precisare che il verificarsi di eventi che sospendono il rapporto di lavoro come la malattia, la gravidanza, l’infortunio, etc. comportano un allargamento del periodo di riferimento. Ciò, per un numero di giorni pari a quelli di assenza del lavoratore per le predette causali. Ciò comporta che tali eventi non pregiudicano il requisito lavorativo ma sono neutralizzati.
Termine e modalità per fare la domanda
La legge fissa al lavoratore che perde involontariamente il lavoro un termine perentorio entro il quale fare domanda di Naspi, a pena di decadenza. Il termine è di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda di Naspi può essere inoltrata all’Inps direttamente dal lavoratore, oppure tramite un intermediario autorizzato come il patronato. La Naspi viene erogata dall’Inps mensilmente tramite accredito sul conto corrente bancario indicato dal lavoratore nella domanda.
Per ottenere il periodo di fruizione del beneficio, occorre verificare quante settimane contributive ci siano nel quadriennio che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo massimo di fruizione della Naspi è pari a 24 mesi. Per quanto concerne l’ammontare, la Naspi viene erogata dall’Inps in percentuale rispetto alla retribuzione ordinaria del lavoratore. E’, comunque, previsto un tetto massimo, detto massimale, che viene rivalutato annualmente dall’Inps con una propria circolare.
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