Ebbene, alla domanda: “la costituzione di un trust è da intendersi necessariamente come un atto in frode ai creditori, se il debitore accede alla procedura di sovraindebitamento?”, ha risposto recentemente il Tribunale di Benevento. Nella specie, a fronte di una contestazione sollevata dai creditori, il Giudice ha opinato diversamente. Tant’è che ha ammesso il debitore alla procedura di liquidazione, anche in presenza di atti contestati dai creditori. Ma guardiamo, con un maggiore approfondimento, alla decisione in commento. Nella specie, il Giudice avrebbe ritenuto che ai fini dell’accesso alla legge salva suicidi, non rilevava la sussistenza di un trust, contestato dai creditori come atto in loro frode. Scendiamo, quindi più nel merito della vicenda giudiziaria in esame.
Il caso deciso dal Tribunale di Benevento
Indice dei contenuti
Il caso deciso ha riguardato un noto professionista che, accedeva alla procedura di liquidazione del patrimonio. Questo, mettendo a disposizione solo i suoi crediti futuri, derivanti dall’attività lavorativa. Senonchè, è insorta la questione giuridica se la costituzione di un trust è da intendersi necessariamente come un atto in frode ai creditori, se il debitore accede alla procedura di sovraindebitamento. Nel caso di specie, i beni immobili del debitore erano stati conferiti, anni prima, in un trust. Per questa ragione, i creditori si opponevano all’accesso del debitore alla procedura prevista dalla legge salva suicidi n. 3/12. Essi, contestavano, proprio la preventiva costituzione del trust, come atto in frode ai creditori. La questione è stata tanto più pungente in quanto anche L’Agenzia Entrate aveva contestato al predetto il reato di sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte.
E ciò proprio perché il trust aveva reso inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte.
Nonostante ciò, però, il Tribunale di Benevento ha aperto al debitore la porta di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Ma vediamo il perché. Il Giudice ha osservato che essendo la ratio quella di garantire la soddisfazione dei creditori, ricorrendo detto presupposto, non ci sarebbe alcun motivo per escluderne l’applicazione. Infatti, qualora sussista un serio e adeguato piano di ristoro dei medesimi, ciò sarebbe sufficiente a lasciare spazio all’operatività della “salva suicidi”. Rispetto a detto dato di fatto, coincidente con la soddisfazione dello scopo della legge, non rileverebbe che in precedenza siano stati posti in essere atti fraudolenti. In definitiva, se viene proposto un piano di rientro con il quale si garantisce la soddisfazione piena dei creditori, l’accesso alla procedura non può essere negato.
Rispetto a ciò, la questione degli atti sottrattivi e fraudolenti può essere fatta valere sotto altri aspetti e non già ai fini dell’inapplicabilità della procedura di sovraindebitamento. Questa, infatti, ha proprio lo scopo di garantire la migliore soddisfazione dei creditori, che non può essere esclusa in virtù della precedente sussistenza di atti sottrattivi.