La condotta di mobbing del datore di lavoro

Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12827 del 05.04.2022, ha affrontato un tema delicato quale quello del mobbing e stalking occupazionale. Nella specie, la Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di atti persecutori. In particolare, all’imputato si contestava di avere svolto reiterate minacce nei confronti dei dipendenti della società di cui era Presidente.

E questo anche attraverso ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare. Ingenerando così nelle persone offese un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura. Avverso la sentenza l’imputato proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che il conflitto aveva natura puramente lavorativa, disattendendo le persone offese le direttive impartite. Rilevava inoltre l’imputato che per la sussistenza del delitto occorreva che le varie condotte vessatorie rispondessero ad un disegno preordinato alla prevaricazione.

Sosteneva il ricorrente che il mobbing è concetto non del tutto sovrapponibile al delitto di atti persecutori, che richiede comportamenti fortemente invasivi della sfera privata. In definitiva, secondo l’imputato, nella specie, la circostanza che le sue condotte fossero riconducibili ad un disegno persecutorio era affermata in assenza di dimostrazione. 

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la condotta di mobbing del datore di lavoro può integrare il delitto di atti persecutori. La condotta incriminata consiste nel porre in essere comportamenti che esprimono ostilità verso il lavoratore dipendente, preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro. 

Tali comportamenti ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare, culminante in licenziamenti ritorsivi. Nel caso di stalking «occupazionale» è del resto sufficiente il dolo generico, non occorrendo che le condotte siano dirette ad un fine specifico. 

La condotta di mobbing del datore di lavoro. Conclusioni

Nella specie, l’imputato aveva reiteratamente minacciato le persone offese, sottoponendole a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e a provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento. Si trattava di comportamenti voluti e attuati nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare un vulnus per il lavoratore. Del resto, sottolinea la Cassazione, l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti, o la commissione di delitti. La tutela della persona e del lavoratore deve in ogni caso prevalere sugli interessi economici.

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