L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 21 del 20.01.2022, ha chiarito rilevanti profili in tema di accertamento dopo la chiusura della partita IVA.
La chiusura della partita IVA non impedisce il diritto di rivalsa. Studiamo il caso.
L’istante riteneva di poter chiedere la riapertura della partita IVA, già chiusa, al solo fine di esercitare la rivalsa dell’imposta corrisposta in sede di adesione. Una volta emessa la fattura, l’istante avrebbe poi provveduto a chiudere nuovamente la partita IVA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
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L’Amministrazione finanziaria rileva che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o maggiore imposta relativa ad accertamento nei confronti dei cessionari o dei committenti. Ma soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione. E lo può fare, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata in rivalsa.
La chiusura della partita IVA non impedisce il diritto di rivalsa
La norma mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità dell’IVA, la quale deve colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
Conclusioni
Rileva quindi l’Amministrazione finanziaria che la chiusura della partita IVA non impedisce il diritto di rivalsa. In caso contrario, del resto, sarebbe violato il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. In altre parole è ammessa l’apertura della partita IVA anche in un momento successivo all’attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa.
L’istante aveva pertanto diritto a chiedere la riapertura della partita IVA, ed emettere note di variazione per esercitare la rivalsa dell’imposta già versata in adesione. A prescindere poi dallo specifico caso, si ricorda anche quanto segue. Anche in caso di chiusura d’ufficio della partita IVA l’esercizio della detrazione non può essere negato senza verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali. L’identificazione ai fini dell’IVA costituisce infatti soltanto un requisito formale, che non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione dell’imposta.