L’Agenzia delle Entrate applica diverse forme di controllo ai contribuenti per verificare che non vi siano tentativi di evasione fiscale o frode. Uno degli strumenti dei quali si serve è proprio il Redditometro del quale molto spesso abbiamo parlato sulle pagine di ProiezionidiBorsa. Oggi i nostri Tecnici vogliono illustrare una novità dalla quale si evince a quali accertamenti è possibile applicare lo strumento di verifica. La Cassazione stabilisce chi rischia controlli fiscali con il Redditometro in base ad alcuni specifici requisiti che ci apprestiamo ad analizzare.
Come funziona il Redditometro per i controlli del Fisco
Il D.M. del 24 dicembre 2012, presente il Gazzetta Ufficiale n. 3/2013, ha introdotto il Redditometro come strumento di verifica della capacità contributiva del cittadino. Esso si rivela utile per la messa in opera di accertamenti di tipo induttivo tendendo a rideterminare l’imponibile sulla base della presunta capacità contributiva. Questo significa che il Redditometro ricostruisce il reddito che si presume possa attribuirsi al contribuente rintracciando acquisti e indicatori statistici. Nella misura in cui il reddito che il cittadino dichiara rivela uno scostamento superiore al 20% rispetto a quanto emerge dal controllo, scattano le sanzioni. Queste ultime, peraltro, sono piuttosto pesanti e lo diventano in misura maggiore se non si provvede al saldo per tempo. A tal riguardo, in una recente ordinanza, gli Ermellini hanno individuato un limite all’accertamento sintetico che si svolge tramite queste procedure. Vediamo dunque in quali casi la Cassazione stabilisce chi rischia controlli fiscali con il Redditometro.
In quali casi si applica il Redditometro
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Rispetto a quanto sinora detto, la Cassazione stabilisce chi rischia controlli fiscali con il Redditometro in base a specifici dati. Seguendo quanto indica l’ordinanza 26079/2020, si ammette l’utilizzo del Redditometro a partire dall’anno 2009. Ciò significa che agli accertamenti sintetici che riguardano date precedenti, si applicano le regole valide per il vecchio Redditometro. L’art. 2 del D.L. 78/2010, prevede l’accertamento sintetico su spese di qualsiasi genere. Tuttavia, tale regola è applicabile a partire dall’anno di imposta 2009. Per quanto riguarda gli anni precedenti, si applica quanto prevede l’art. 38, comma 4, del DPR 600/1973. Ecco dunque in quali casi è applicabile il Redditometro e in quali si procede secondo le precedenti norme.
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