La Cassazione stabilisce che non si pagano le imposte per trasferimento di proprietà di un immobile in questi casi

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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha fatto luce sugli aspetti fiscali nel trasferimento della casa coniugale laddove sia presente un accordo di separazione. Gli Ermellini si sono pronunciati in favore della non applicazione delle imposte e delle tasse che riguardano l’atto di trasferimento in alcune circostanze. Di seguito illustriamo i dettagli e le condizioni di applicabilità della sentenza.

Come si è espressa la Cassazione

Accade spesso che negli accordi di separazione  intervengano contenuti di tipo patrimoniale. Nel caso in questione il contribuente aveva versato l’imposta di registro e ipo-catastale per l’atto di acquisto della casa coniugale dal coniuge dopo separazione consensuale. Successivamente, aveva presentato istanza di rimborso sulle imposte scontrandosi con l’opposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, non ha trovato consenso da parte della Suprema corte. Ciò perché, a giudizio degli Ermellini, l’acquisto avveniva in seguito ad accordi omologati dal Tribunale per regolamentare i rapporti patrimoniali in seguito a separazione consensuale.

Con la sentenza n. 4144 dello scorso 17 febbraio 2021 si dichiara che: il trasferimento immobiliare che risulta attuativo di un accordo di separazione coniugale omologato dal tribunale è esente da tasse e imposte. La Cassazione stabilisce che non si pagano le imposte per trasferimento di proprietà di un immobile in questi casi dunque. Questo è quanto dispone in ottemperanza all’ex art. 19 della Legge n. 74/1987.

Quali sono le ragioni a sostegno della sentenza

L’ordinanza giudica legittima il ricorso, pertanto la Cassazione stabilisce che non si pagano le imposte per trasferimento di proprietà di un immobile in questi casi. In tale contesto, i Giudici hanno richiamato una precedente sentenza, la n. 2111/2016, per rimarcare che: nel contesto di separazione, anche quegli atti che riguardano i trasferimenti patrimoniali si includono nelle cosiddette “condizioni di separazione”. Ciò in accordo con quanto stabilisce l’art. 711 del codice di procedura civile. Pertanto, tutti quegli atti simili che ruotano attorno alla separazione di coniugi sono da ritenersi esentasse in ragione della centralità del rispettivo accordo tra le parti.

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