La Cassazione riconosce un nuovo tipo di risarcimento del danno da incidente

incidente stradale

Seguire l’evoluzione della giurisprudenza non è solamente utile per finalità accademiche. Dimostra anche l’evoluzione continua della società. In taluni casi potrebbe diventare anche di primario interesse per tutti noi. Ad esempio, quando scopriamo di avere diritti e opportunità che sono riconosciute in sede di contenzioso.

Ogni giorno, infatti, oltre ad essere cittadini siamo anche consumatori e portatori di diritti. Per questo potrebbe farci ottenere un bel risarcimento notare che l’avvocato che ci protegge compie un atto che potrebbe causarci dei danni.

Ma la giurisprudenza evolve anche in altri ambiti. Ad esempio, la Cassazione riconosce un nuovo tipo di risarcimento quando avviene un sinistro stradale che colpisce una persona nei propri affetti familiari.

Che cosa viene considerato da tutelare

La sentenza 12897/2022 costituisce una recente e importante novità. In un certo senso potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo elemento del risarcimento. Come forse sapremo negli ultimi decenni si è molto evoluto il concetto di danno patito da una persona a seguito di un danno ingiusto. Il progressivo riconoscimento del danno esistenziale ha sempre di più considerato le conseguenze morali e psicologiche di un atto ingiusto. Ma nella sentenza in questione si dà pienamente atto del valore degli affetti familiari.

Nel caso in questione si dibatteva sull’entità del danno conseguente ad un sinistro stradale. In seguito all’incidente, che purtroppo risultava fatale per la vittima, l’autore era stato ovviamente convenuto per stabilire due fattori. In primo luogo, l’esistenza di una responsabilità di tipo penale. Ed in secondo luogo per valutare l’entità di danni economici causati alla famiglia.

La Cassazione riconosce un nuovo tipo di risarcimento quando avviene un sinistro stradale

Così nella richiesta del risarcimento la famiglia del danneggiato aveva proposto come ulteriore voce del danno da quantificare, quello subito dalla piccola nipote della vittima. All’epoca dei fatti aveva solamente 8 mesi d’età. Dunque, non poteva aver beneficiato e compreso l’importanza della figura del nonno. Ma senza dubbio tra le conseguenze nefaste del danno si registrava anche l’impossibilità materiale sopravvenuta di poterlo conoscere. Una privazione, questa, attinente ovviamente alla sfera affettiva di una persona. Ma che in sede di risarcimento è stata considerata di rilievo dopo l’iniziale negazione del tribunale dell’appello. E dunque in grado, autonomamente, di comportare un aumento del risarcimento. Infatti secondo l’art. 1226 del codice civile spetta al giudice valutare in via equa la sussistenza e la consistenza di un danno quando questo non sia quantificabile oggettivamente.

La persona è dunque considerata non solamente nella sua attività economica ed umana, ma anche come punto di riferimento esistenziale anche solo futuro ed ipotetico per gli affetti. Nel caso concreto l’entità della somma riconosciuta era trascurabile. Ma la validità del ragionamento persiste e configura il cosiddetto danno da perdita di rapporto parentale. Anche qualora questo sia prospettabile nel futuro.

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