Istruzioni dell’INPS sull’assegno ordinario Covid e sull’assegno di solidarietà

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Con il messaggio n. 3280/2020 l’INPS ha fornito le istruzioni per gestire le attività successive alla presentazione di domande di assegno ordinario con causale COVID-19. Il tutto, allorquando sia già stata inoltrata la domanda per ottenere l’assegno di solidarietà. Si tratta dei benefici riconosciuti dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 18/2020 e sue modifiche e integrazioni.

Dette norme si riferiscono, appunto, alle misure a sostegno del reddito previste dai decreti legge Cura Italia e Rilancio. Esse sono state riconosciute a chi è andato incontro a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sul punto, l’INPS è intervenuta a fare chiarezza. Di conseguenza, in questa sede occorre approfondire quali sono state le istruzioni dell’Inps sull’assegno ordinario Covid e sull’assegno di solidarietà.

Domanda di assegno ordinario in pendenza di domanda per ottenere l’assegno di solidarietà

Quid iuris, quindi se il datore di lavoro inoltra domanda per ottenere l’assegno ordinario con causale Covid, quando già pende quella per ottenere l’assegno di solidarietà? E qui, appunto, che sono entrate in gioco le istruzioni dell’Inps sull’assegno ordinario Covid e sull’assegno di solidarietà. Al riguardo, l’istituto ha precisato che, in tal caso, l’operatore dovrà chiedere al datore stesso se intenda sospendere il trattamento di solidarietà già in corso. In ipotesi di risposta negativa, l’istanza di assegno ordinario con causale COVID-19 andrà respinta, non potendo coesistere le due prestazioni. Invece, in caso di risposta affermativa, occorrerà prima di autorizzare la domanda di assegno ordinario e poi disporre la sospensione di quello di solidarietà.

Assegno solidarietà

Al termine del periodo di assegno ordinario con causale COVID-19, le strutture territoriali dovranno verificare se sussiste ancora l’interesse dell’impresa alla fruizione dell’assegno di solidarietà. Pertanto, l’assegno di solidarietà sospeso per quello ordinario potrà essere ripristinato solo su indicazione dell’azienda. Qualora essa confermi la sussistenza di detto interesse, dovrà inoltrare una nuova domanda. Il tutto, allo scopo di completare il programma di solidarietà con riferimento agli stessi lavoratori destinatari della prestazione vantaggiosa, prima della sospensione. A tal fine, dovranno essere indicate le ore relative riferibili al nuovo periodo intrapreso dopo la sospensione.

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