Invalidità civile: come impugnare il verbale della Commissione medica dell’INPS e perché  

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Invalidità civile: come impugnare il verbale della Commissione medica dell’INPS e perché?

L’art. 38 della nostra Carta Costituzionale garantisce “a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Secondo la legge italiana è invalido civile:

-la persona di età ricompresa tra i 18 e 65 anni che presenta un’infermità fisica, psichica e intellettiva congenita o acquisita, anche progressiva che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (superiore al 33%)

-il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età

-il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età

All’invalido civile spettano molteplici benefici fiscali e economici a seconda del grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica dell’ASL.

L’esito dell’accertamento della Commissione Medica dell’ASL ed il grado di invalidità eventualmente riconosciuto viene comunicato al cittadino attraverso il verbale.

Quando il cittadino non è d’accordo con la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica dell’ASL può impugnare il verbale.

Vediamo allora come è possibile impugnare il verbale della Commissione medica dell’INPS e perché

Invalidità civile: come impugnare il verbale della Commissione medica dell’INPS e perché. La tutela giudiziaria

Nel processo per l’accertamento dell’invalidità civile esistono due diverse forme di tutela: quella giudiziaria che cercheremo di spiegare da qui a breve e quella amministrativa.

La prima riguarda la fase sanitaria mentre la seconda la parte economica.

Contro il giudizio sanitario della Commissione medica dell’INPS per l’accertamento delle invalidità, è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale.

Ecco come:

-Nel termine perentorio di 6 mesi dalla notifica del verbale occorre presentare un’istanza di ATP (accertamento tecnico preventivo) al Tribunale ordinario.

Il Tribunale ordinario competente è quello in cui il richiedente ha la residenza.

Il termine di 6 mesi è perentorio. Pertanto, decorso inutilmente tale termine, sarà possibile solo ripresentare una nuova domanda amministrativa.

-Il giudice letta l’istanza nominerà un consulente tecnico d’ufficio (un medico) che provvederà ad elaborare una relazione peritale.

Alle operazioni peritali (visita) sarà presente anche un medico legale dell’INPS.

-Il consulente tecnico una volta elaborata la relazione medica ne invierà una bozza al cittadino e all’Inps in attesa delle eventuali osservazioni delle parti.

Al termine depositerà la relazione definitiva presso il giudice.

– Il Giudice fisserà un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali osservazioni da parte dell’INPS e del cittadino.

-In mancanza di contestazioni, il Giudice omologherà la relazione del consulente tecnico con decreto che diventerà inappellabile. Non sarà più possibile impugnarlo.

-Se invece, l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del Consulente tecnico nominato dal Tribunale dovranno proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione.

-Avrà inizio così il processo vero e proprio che si concluderà con l’emissione di una sentenza definiva che sarà inappellabile.

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