Integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività professionale

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2831 del 31/01/2022, ha chiarito i profili di deducibilità in tema di spese di trasferta. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

I giudici di secondo grado, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, avevano accolto l’appello dei contribuenti. In particolare, la Commissione Regionale aveva ritenuto illegittimo il disconoscimento delle spese di trasferta per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di arti e professioni.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate contestava che si trattasse di un maggior reddito di partecipazione e non di rimborso delle spese effettuate. L’Amministrazione ricorrente deduceva che la norma poneva una presunzione legale assoluta sull’ammontare dei costi deducibili relativi all’utilizzo di autoveicoli per l’esercizio della professione. E questo sia in forma individuale che associata, con una percentuale di deducibilità espressamente indicata, trattandosi di lavoratori autonomi e non di lavoratori dipendenti.

La decisione

Secondo la Suprema Corte, la censura era fondata. Evidenziano i giudici che l’oggetto del giudizio era, in sostanza, la deducibilità dei costi relativi all’utilizzo di mezzi e i rimborsi a tariffa chilometrica. La Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente applicato i principi in materia di deduzione di costi per autovetture relativi ai lavoratori dipendenti. 

Integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività professionale

Quelli correttamente applicabili alla fattispecie (associazione di professionisti) erano invece quelli relativi a mezzi utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. In tal caso sono infatti integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività professionale, presumendosi altrimenti un uso promiscuo. Ed è onere del contribuente/professionista dimostrare tale presupposto, ferma restando, altrimenti, la presunzione di uso promiscuo dei mezzi, con deducibilità al 40%. E sempre che il medesimo contribuente dimostri l’inerenza dei beni rispetto ai quali chiede la deducibilità.

Conclusioni

Nella fattispecie la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente, ritenuto che l’Ufficio non potesse contestare la deduzione integrale dei costi in relazione alla loro inerenza. I giudici di appello, rileva la Cassazione, avrebbero invece dovuto valutare se l’autoveicolo fosse o meno indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Questo infatti era comunque il presupposto base per la deducibilità del costo. E ciò, come detto, era oggetto di prova da parte del contribuente. 

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