L’INPS sospende l’indennità di accompagnamento in questi casi

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La Redazione di Proiezionidiborsa, costantemente attenta agli interessi e ai diritti dei Lettori, spesse volte affronta le tematiche inerenti all’indennità di accompagnamento. Quest’oggi, illustra ai Lettori quali sono le ipotesi in cui tale indennità rischia di essere sospesa. Ecco, di seguito illustrato, perchè l’INPS sospende l’indennità di accompagnamento in questi casi. Come già illustrato in un precedente articolo, l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS su domanda dell’interessato.

Essa, presuppone il riconoscimento dell’invalidità, ma non sono la stessa cosa. L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, con disabilità gravi fisiche e psichiche. Ovvero, spetta a coloro che sono impossibilitati a camminare senza l’aiuto di un accompagnatore, o a compiere atti della vita quotidiana e necessitino di assistenza.

Questo sussidio è finalizzato ad assicurare al disabile un’assistenza continuativa, e pertanto tale indennità non è condizionata al reddito. Ma quando l’indennità di accompagnamento può essere sospesa? In quali casi?

L’INPS sospende l’indennità di accompagnamento in questi casi

L’indennità di accompagnamento è sospesa qualora risulti che il beneficiario sia ricoverato gratuitamente, con ricovero pari od oltre trenta giorni in istituto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano i casi di ricoveri in day-hospital, né ricoveri ospedalieri resi necessarie per situazioni temporanee. Per ricovero gratuito, si intende il ricovero totalmente a carico di ente o struttura pubblica. Ciò si intende, anche qualora i familiari contribuiscano per ottenere un trattamento migliore rispetto al trattamento base.

Nell’ipotesi in cui il beneficiario sia ricoverato a pagamento, versando l’intera rata, o solo metà, dovrà fornire idonea documentazione rilasciata dall’istituto presso cui è ricoverato. Documentazione attestante il contributo effettivamente versato dall’interessato e l’eventuale contributo statale. Si badi bene, nel caso di ricovero gratuito, si sospende soltanto il pagamento dell’indennità, non di certo il diritto all’accompagnamento.

L’interessato, inoltre, ogni anno, deve indicare all’INPS se ha avuto periodi di ricovero o meno, nell’ipotesi in cui sia stato ricoverato, se gratuito o meno. Questa comunicazione va fatta mediante la compilazione del modello ICRIC.

 

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