Sovente succede che l’INPS dopo aver erogato la sua prestazione assistenziale per tanti mesi, se non per anni, chieda la restituzione dei ratei. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa affrontano la questione. L’INPS può chiedere i soldi indietro solo in questo caso, vediamo.
In mancanza di norme giuridiche specifiche, l’INPS, si appella all’art. 2033 del cod.civ., avente ad oggetto, l’indebito oggettivo. L’art. 2033 del cod.civ., in particolare, stabilisce che a prescindere dalla buona fede di chi riceve, questi dovrà restituire quanto indebitamente ricevuto.
L’INPS non può chiedere la ripetizione di quanto ha erroneamente versato
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Questo principio in materia assistenziale è del tutto contrapposto al principio vigente in materia previdenziale. Infatti, quest’ultimo ambito, l’INPS non può chiedere la ripetizione di quanto ha erroneamente versato, se non prova il dolo del beneficiario.
L’INPS pur potendo rettificare, in qualsiasi momento, la pensione, qualora sia incorso in errore, potrà chiedere la ripetizione, provando il dolo del beneficiario. Questa discrasia di trattamento ha reso necessario un intervento della Corte di Cassazione. Che ha fatto finalmente chiarezza, tutelando maggiormente l’invalido.
È accaduto che l’INPS ha richiesto i ratei maturati dalla visita medica di revisione. E ciò a prescindere dalla comunicazione di revoca inviata al soggetto invalido. Questo anche dopo anni.
In altre parole. Pur non avendo comunicato al soggetto invalido la revoca dell’accompagnamento, gli ha negato, in tal modo, la possibilità di ricorrere avverso l’atto. Non consentendo al povero malcapitato di far valere i suoi diritti.
Interviene ancora la Suprema Corte
La corte di Cassazione è intervenuta anche in materia di pensioni assistenziali, facendo finalmente chiarezza. L’INPS non può chiedere la ripetizione di quanto ha versato. Non può chiedere i soldi indietro, se non ha inviato la revoca dell’indennità di accompagnamento. Quindi, l’INPS può chiedere i soldi indietro solo in questo caso.
Inoltre, la mancata comunicazione della revoca genera nel beneficiario l’idea che abbia ancora diritto a percepirla. Il trascorrere del tempo dopo la visita di revisione, e la regolare erogazione da parte dell’INPS, generano nel soggetto la convinzione che lui sia ancora regolarmente percettore dell’indennità.
Ecco che la Corte di Cassazione ha sancito il principio del cosiddetto affidamento. Che si verifica proprio in questi casi.
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