Incredibile le multe salatissime estese dalla Corte di Cassazione anche al fermo amministrativo

Le multe salatissime estese dalla Corte di Cassazione anche con fermo amministrativo

Quando un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo è posto a garanzia di un debito. E proprio per questo motivo non è soggetto alla nomina di un custode. Fino a poco tempo fa per questo motivo non venivano elevate sanzioni a chi circolava con un veicolo sottoposto a fermo fiscale. Ma una recente sentenza della Corte di Cassazione ribalta le carte. E fa fare marcia indietro al Ministero dell’Interno. Scopriamo cosa è successo.

Con una circolare dello scorso 22 novembre (la numero 38917) il Ministero dell’Interno ha rivisto quanto precedentemente stabilito sull’applicazione di sanzioni in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale. Con circolari precedenti, infatti, il Ministero riteneva di non poter elevare sanzioni previste dall’articolo 214 comma 8 del Codice della strada. Questo se si circolava con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Ora è incredibile le multe salatissime estese anche in questo caso particolare. Vediamo nel dettaglio.

Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia a Roma.1

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La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza 16787 del 24 maggio 2022 fa cambiare idea al Ministero dell’Interno. Che, appunto, recependo questa sentenza cambia direzione. Mentre, come detto, prima si pensava di non poter elevare sanzioni in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ora si afferma il contrario.

Il nuovo provvedimento prevede che in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale sarà il solo conducente vittima di sanzione. E non il proprietario. Cerchiamo di capire questo passaggio.

Incredibile le multe salatissime estese a chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Da sottolineare che al conducente sarà elevata solo la sanzione amministrativa. Le sanzioni accessorie previste no. Perché questa esclusione? Perché l’articolo 214 comma 8 del Codice della strada prevede come sanzione accessoria la revoca della patente. Ma non al conducente, bensì al custode del veicolo. Che in caso di fermo amministrativo non esiste visto che non è nominato.

sanzione accessoria la revoca della patente non al conducente, ma al custode del veicolo

Sanzione accessoria la revoca della patente non al conducente, ma al custode del veicolo-proiezionidiborsa.it

Altra sanzione accessoria sarebbe la confisca del veicolo. Assolutamente non praticabile in questo caso visto che andrebbe in conflitto proprio con la ragione di esistere del fermo amministrativo. Ovvero porre il veicolo a garanzia di un debito del proprietario.

Violazione di provvedimento non previsto dal Codice della Strada

Quello che poi la Corte di Cassazione fa presente è che il fermo amministrativo è una misura prevista a garanzia del credito. E non si tratta di un provvedimento previsto dal Codice della Strada. Pertanto, non si tratta di una violazione del Codice stesso e quindi il Prefetto non avrebbe nessuna competenza nella sua gestione.

Pertanto la novità importante è che, pur non potendo applicare le sanzioni accessorie, il conducente può essere punito. Con multe che possono essere anche molto salate.

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