L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul contributo a fondo perduto previsto nel Decreto Sostegni (41/2021). Le precisazioni sono contenute nella circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, e riguardano le attività che hanno subito una riduzione del fatturato. Ed è Incredibile il chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto per le partite IVA in regime forfettario. La circolare analizza i contribuenti appartenenti al regime agevolato previsto dalla Legge numero 190/2014.
Partite IVA con regime forfettario e contributo a fondo perduto
Indice dei contenuti
Le partite IVA soggette al regime forfettario non sono obbligate alle scritture contabili. Inoltre, il reddito è determinato con modalità di calcolo forfettario. Questo sistema fa sorgere molti dubbi sul calcolo del contributo a fondo perduto spettante.
Ed è incredibile il chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto per le partite IVA in regime forfettario previsto nel Decreto Sostegni. L’Agenzia specifica il diritto di beneficiare del contributo anche per i contribuenti forfettari, se hanno realizzato una riduzione dei ricavi.
L’istanza deve essere inviata correttamente, e sono molti i contribuenti costretti a restituire le somme ricevute. Infatti, è incredibile che per questo errore bisogna restituire il contributo a fondo perduto riscosso, che manda in sconforto i contribuenti.
Il calcolo con i chiarimenti dell’AdE
L’Agenzia precisa che per il calcolo utilizzato per determinare i ricavi dell’anno 2019 e 2020, i contribuenti forfettari sono tenuti a conservare la documentazione contabili che dimostri la permanenza nel regime di vantaggio.
In effetti, i dati sono recuperabili dalla dichiarazione dei redditi annuale, al quadro LM del modello Redditi in base all’anno di riferimento. Tale informazioni sono necessarie per coloro che devono presentare l’istanza del contributo a fondo perduto.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, precisa che anche per le partite IVA in regime forfettario, si considera per i corrispettivi e le fatture emesse, la data di effettuazione dell’operazione. Mentre, per la fattura differita si considera il documento di trasporto (DDT) o documento equipollente, richiamato in fattura. Questo a prescindere della modalità dell’emissione della fattura (elettronica o cartacea).
L’Ente, sempre nella circolare, precisa che il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito. Infatti, assume l’orientamento di finalità risarcitoria.