Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di conto corrente ha ribaltato regole e convinzioni fino ad oggi adottate. Si tratta di un incredibile cambiamento del conto corrente cointestato che permette di prelevare tutti i soldi depositati senza più blocco. La Corte considera illegittima la banca che impedisce il prelievo dell’intera giacenza sul conto corrente cointestato a firma disgiunta in un caso particolare. Esaminiamo di cosa si tratta.
Incredibile cambiamento del conto corrente cointestato che permette di prelevare tutti i soldi depositati senza più blocco
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La Corte ha trattato il caso di un conto corrente cointestato a firma disgiunta, che a morte di un intestatario, la banca impediva la possibilità di riscuotere l’intera giacenza.
La Cassazione con l’ordinanza n. 7862 del 19 marzo 2021 ha evidenziato come è un obbligo della banca quello di permettere al singolo cointestatario di poter disporre dell’intero importo delle somme depositate. Questo obbligo è valido anche dopo la morte dell’altro intestatario del contratto bancario.
Resta fermo la necessità della verifica di correttezza di tale operazione nei rapporti tra colui che preleva e gli eredi del cointestatario del conto corrente deceduto.
Addio al blocco da parte della banca
La decisione della Cassazione mette un punto fermo al blocco dei prelievi per l’intera giacenza nei conti cointestati a firma disgiunta. Con questa sentenza i soldi non potranno più essere bloccati. Infatti, la Cassazione ha stabilito che, qualora il conto corrente sia intestato a più persone con firme disgiunte, il contitolare ha diritto di prelevare l’intero saldo del conto corrente o libretto di deposito. Bloccare il conto corrente in questi casi è illegittimo.
In riferimento alla successione, bisogna precisare che nel caso di contestazione del conto corrente, spetta agli eredi il 50% della giacenza sul conto. Nel caso l’intestatario del conto prelevi tutta la somma senza ripartire l’importo tra gli eredi aventi diritto, questi si potrebbero rivalere nei confronti del cointestatario. La rivalsa non potrà essere contestata alla banca.