In questo modo non si paga l’imposta di donazione sui soldi regalati per comprare casa 

donazione

Tra le forme di donazione più diffuse rientrano quelle di denaro avente ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro dal donante al suo beneficiario. Molto diffusa ad esempio è la prassi di donare somme di denaro al figlio per l’acquisto della casa. Spesso si utilizza la forma della donazione indiretta, senza andare dal notaio, qualora il genitore voglia donare la casa al figlio. In particolare il genitore interviene nel contratto di compravendita del figlio, corrispondendo lui stesso il prezzo. In tal modo si risparmia il costo di un atto, realizzandone uno soltanto, ovvero la compravendita in cui il genitore interviene dichiarando l’intenzione di donare.

Ma chi vuole donare direttamente un’importante somma di denaro, che non sia modica, dovrà necessariamente utilizzare la forma dell’atto pubblico. Chi beneficia di una donazione è tenuto a sostenere il pagamento di un’imposta il cui valore cambia in base al legame esistente col donante. L’Agenzia delle Entrate inoltre con la risposta n.366/2022 ad un interpello posto da un contribuente chiarisce un importante punto riguardante le donazioni di denaro.

Caso prospettato

In particolare il contribuente intende donare una somma di denaro ad un terzo per consentire a quest’ultimo di acquistare un immobile ad uso abitativo. Per motivi personali l’interpellante non vuole intervenire direttamente nell’atto di trasferimento, ma donare con separato atto pubblico, l’importo necessario all’acquisto. Pertanto chiede all’Agenzia delle Entrate se possa fruire dell’esenzione di cui all’art. 1, co.4-bis del D.lgs. n.346/90. Questo prevede che l’imposta di donazione non si applichi nei casi in cui le donazioni si colleghino ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari. Ciò qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

In questo modo non si paga l’imposta di donazione sui soldi regalati per comprare casa

L’Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito fa un excursus sulle disposizioni normative in materia d’imposta di successione e donazione. Ai sensi dell’art.1, co.1 del TUS l’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione. Mentre il comma 4-bis dispone che l’imposta non si applica per le donazioni collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari. Ma solo qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto l’esenzione è riconosciuta solo nel caso in cui la donazione sia indiretta. Ovvero eseguita senza uno specifico atto consistente nella fornitura di una somma finalizzata ad un acquisto immobiliare.

Mentre qualora la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento richiederà l’imposta di donazione. In caso di donazioni indirette, per gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il donante ha effettuato il pagamento. Ai fini dell’esenzione inoltre è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l’acquisto immobiliare. Pertanto nell’atto di compravendita dovrà essere espressamente enunciato l’atto di liberalità. Solo in questo modo non si paga l’imposta di donazione. Nella fattispecie proposta dal contribuente la donazione del denaro per l’acquisto immobiliare viene formalizzata con separato atto pubblico, antecedente alla compravendita, realizzando una donazione diretta. Come tale pertanto sarà fiscalmente rilevante e assoggettabile all’ordinaria disciplina dell’imposta di successione e donazione.

Approfondimento

Molti notai consigliano questa pratica per rendere inattaccabile il trasferimento di beni e immobili anche dopo la morte

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