Il codice civile, all’articolo 769, prevede la donazione indiretta. Questo è un contratto grazie al quale una parte arricchisce l’altra impoverendosi. Lo fa per spirito di liberalità, cioè senza volere nulla in cambio, trasferendo un diritto, un bene o prendendo un impegno.
Dunque, si tratta di un’operazione molto simile alla donazione. Quello che, però, distingue la normale donazione con quella indiretta riguarda la forma. Nel senso che, donazione diretta e indiretta hanno lo stesso effetto, impoveriscono chi la attua e arricchiscono chi la riceve. Hanno, però, delle regole di forma diverse.
La giurisprudenza spesso ricorda che solo le donazioni indirette di modico valore sono valide. Se, invece, la donazione indiretta non è di modico valore serve l’atto pubblico e il notaio. Per cui se si compie una donazione non di modico valore senza il notaio e l’atto pubblico, questa sarà normalmente nulla.
Attenzione perché anche le donazioni indirette di modico valore possono essere attaccate da eredi e creditori. Spesso ci si chiede a che cosa servano l’atto pubblico e l’intervento del notaio quando si effettua una donazione.
Semplicemente, secondo la legge, se effettuiamo una donazione con queste formalità siamo obbligati a riflettere bene sulla nostra scelta.
È sostanzialmente una forma di tutela per chi effettua la donazione, perché si impoverisce e regala beni senza ottenere niente in cambio.
Donazione indiretta di denaro e di immobile
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Le donazioni indirette non sempre, però, seguono questa regola generale dell’atto pubblico quando non di modico valore. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione, con la sentenza 21494 del 2014.
Secondo i giudici in questo modo il padre può donare al figlio il denaro sufficiente ad acquistare un immobile senza notaio e atto pubblico.
La donazione di denaro per l’acquisto di un immobile è, naturalmente e a meno di casi eccezionali, una donazione di non modico valore. Dunque, per quello che si è visto prima, dovrebbe essere effettuata con atto pubblico e notaio.
In realtà, i giudici ritengono che quando il padre doni al figlio il denaro per acquistare un immobile, non stia donando del denaro, ma l’immobile stesso. Si considera, cioè, che il padre abbia effettuato una donazione indiretta di immobile e non di denaro.
In questo modo il padre può effettuare una donazione indiretta di denaro al figlio per l’acquisito di un immobile senza il notaio e l’atto pubblico
Questo fatto, che sembra puramente tecnico, cambia moltissimo le cose. Infatti, i giudici spiegano che per le donazioni indirette di immobili non è necessario l’atto pubblico. Basta, invece, che chi dona l’immobile rispetti le formalità del negozio utilizzato per la donazione indiretta. Se, allora, il padre chiarisce che la donazione di denaro serve solo all’acquisto dell’immobile, potrà farla validamente senza notaio e atto pubblico.
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