L’assunzione, e quindi, la stipula di un contratto di lavoro costituisce un impegno giuridico complesso. Nel senso che, datore di lavoro e dipendente non si obbligano solo, rispettivamente, a pagare lo stipendio e prestare l’attività lavorativa. Infatti, sia il contratto che la legge, prevedono molti altri obblighi e doveri per le parti. Per fare un esempio, i contratti collettivi nazionali e la legge stessa prevedono dei comportamenti vietati ai dipendenti. Comportamenti che se tenuti fanno scattare delle sanzioni proporzionate alla gravità del comportamento illecito.
La Cassazione ha chiarito che quando il lavoratore tiene un comportamento vietato, il datore di lavoro deve avviare, come richiesto dallo Statuto dei lavoratori, una particolare procedura. Questa procedura serve a contestare l’illecito al dipendente, e solo alla fine di questa, il datore può sanzionare il colpevole.
Un obbligo importante del datore
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Uno degli obblighi più importanti del datore di lavoro è quello di garantire ai dipendenti un posto di lavoro sicuro e privo di pericoli. La Costituzione, il codice civile e le leggi speciali impongono questo obbligo di tutela al datore di lavoro. Se questo omette di predisporre tutti i mezzi necessari a proteggere l’integrità fisica e mentale dei propri dipendenti rischia sanzioni penali e civili. Una volta che, però, ha predisposto tutte queste cautele e comunque il dipendente si infortuna, il capo non sarà ritenuto responsabile. In questo caso niente risarcimento per il dipendente che si è comportato in maniera incauta.
Lo ha spiegato la Cassazione con il nuovo provvedimento 10365 del 2022. Il caso era quello del decesso di un operaio che rimaneva schiacciato dal cedimento del sottotetto dei locali in cui lavorava. I familiari agivano in Tribunale per ottenere la condanna civile e penale del datore di lavoro per non aver protetto il proprio dipendente. La Cassazione ha però escluso la responsabilità del datore di lavoro. Dunque, da escludersi la responsabilità del datore di lavoro in questo caso.
In questo caso niente risarcimento per il dipendente che si comporta in modo incauto
In particolare, secondo i giudici la responsabilità dell’avvenimento era da imputare al dipendente. Il datore di lavoro aveva, infatti, posto, per delimitare l’area pericolosa, dei nastri tipici dei cantieri oltre che al divieto di accesso per evitare che le persone passassero nei pressi del sottotetto pericolante. Il dipendente pur cosciente del divieto, ignorando i nastri che isolavano l’area, vi si introduceva comunque. Secondo i giudici le precauzioni adottate dal datore di lavoro si dovevano ritenere sufficienti ad assolvere i suoi obblighi di tutela della salute dei dipendenti. Se l’operaio, consocio del pericolo, si era, comunque, avventurato nell’area vietata, l’avvenimento doveva ritenersi frutto del suo comportamento.
Quindi in questo caso niente risarcimento per infortunio per il dipendente.
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