Uno dei principali problemi che affliggono la società italiana di oggi è la disoccupazione. A supporto dei cittadini senza un lavoro, lo Stato ha istituito una serie di sussidi, dalla NASpI al reddito di cittadinanza. Spesso, però, anche chi ha un’occupazione fatica ad arrivare a fine mese. Ecco perché un numero crescente di lavoratori dipendenti e pensionati valuta un secondo lavoro. Talvolta per necessità, in altri casi semplicemente per aumentare il tenore di vita, si è scatenata la ricerca di entrate extra. Insomma, in molti cercano di capire come aumentare i propri guadagni e creare un secondo reddito. In questo articolo approfondiremo quali sono gli ostacoli legali relativi ad un secondo impiego, valutandone anche gli aspetti fiscali. Soprattutto vedremo che in questo caso il datore di lavoro può impedirti di guadagnare di più. Capiremo, quindi, se scegliere un secondo lavoro è davvero una strada percorribile per tutti.
In questo caso il datore di lavoro può impedirti di guadagnare di più
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Un lavoratore dipendente del settore privato ha una certa libertà nel cercarsi una seconda occupazione. Gli unici ostacoli possono derivare dalla mancanza di tempo ma anche dall’articolo 2125 del Codice Civile. La legge prevede infatti un obbligo di fedeltà e non concorrenza con la propria azienda. I lavoratori dipendenti non potranno svolgere alcuna attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. Spesso, se previsto dal contratto, nemmeno nei 36 mesi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro.
Le difficoltà maggiori riguardano i lavoratori del pubblico impiego. Il D.L. 165/2001 prevede infatti che il dipendente statale debba chiedere all’amministrazione l’autorizzazione a svolgere altre attività. Non solo: il dipendente potrà inoltrare la domanda solo se ha un contratto part time. Il numero di ore deve essere inferiore alla metà di quelle previste per un contratto a tempo pieno relativo alla stessa mansione. Insomma, in questo caso il datore di lavoro può impedirti di guadagnare di più.
Le deroghe e le tasse previste
Il D.L. 165/2001 prevede anche delle deroghe. L’articolo 53 permette l’esonero dall’obbligo di autorizzazione in alcuni casi. Si tratta delle collaborazioni con riviste, giornali od impegni relativi alla stesura di un libro o alla partecipazione a convegni. Una volta individuata la propria seconda attività e ottenuto l’eventuale via libera a svolgerla, dovremo preoccuparci delle tasse. Un contratto subordinato comporterà la sua dichiarazione a fine anno. Se l’attività è svolta occasionalmente potremo invece optare per una prestazione occasionale assimilata a lavoro dipendente o autonomo.
Nel primo caso avremo un limite di guadagno pari a 2.500 euro annui e riceveremo un accredito direttamente dall’INPS. Nel secondo, il limite sale a 5.000 euro e il datore di lavoro ci tratterrà il 20% a titolo di ritenuta d’acconto. Se invece, prevediamo guadagni superiori, dovremo necessariamente aprire una partita IVA. Con la possibilità di pagare solo il 5% di IRPEF. Una facoltà che abbiamo approfondito in un recente articolo.