Il lavoratore di una Amministrazione Pubblica che sia assente da lavoro per malattia è soggetto alla visita medica fiscale INPS. Tuttavia, è possibile considerare alcune eccezioni. In quali casi i dipendenti pubblici possono ottenere l’esonero dalla visita fiscale INPS? Ecco come si esprime la giurisprudenza in merito.
Attenzione alla differenza tra esonero ed assenza giustificata
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Esistono delle fasce di reperibilità durante le quali il medico INPS si reca presso il domicilio dell’ammalato per verificare lo stato di salute del lavoratore. Queste fasce prevedono degli orari specifici per lavoratori del settore pubblico e per quelli del settore privato. Come abbiamo accennato poc’anzi tuttavia, esistono delle condizioni che garantiscono l’esonero. A tal proposito è utile fare una distinzione tra due termini che spesso vengono erroneamente confusi, ossia tra esonero e assenza giustificata. Queste due espressioni descrivono delle situazioni completamente differenti.
Parliamo di assenza giustificata quando un lavoratore, per cause di forza maggiore, non può rendersi reperibile alla visita fiscale. In situazioni simili il lavoratore assente al controllo del medico INPS per cause di forza maggiore deve produrre una documentazione che giustifichi la sua assenza. Nell’articolo “Come presentare la lettera di giustificazione per assenza alla visita medica fiscale INPS” abbiamo spiegato in che modo redigere il documento.
L’esonero alla visita medica INPS, invece, indica la condizione in cui non si ha l’obbligo di reperibilità nelle suddette fasce orarie. In tali circostanze l’esonero si riferisce alle fasce di reperibilità, ma non al controllo stesso. Questa è una importante precisazione che chiarisce l’INPS con la circolare n. 95/2016.
In quali casi i dipendenti pubblici possono ottenere l’esonero dalla visita fiscale INPS
Nel caso dei lavoratori del settore pubblico i casi di esonero riguardano quanto stabilisce il D.M. n. 206/2017. Pertanto, i lavoratori pubblici hanno la possibilità di beneficiare dell’esonero nel caso di: gravi patologie che richiedono delle terapie salvavita; malattie derivanti da cause di servizio che rientrano nelle prime tre categorie della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981 o nella Tabella E del medesimo decreto; inoltre, si considerano soggetti ad esonero coloro che versano in una condizione di invalidità civile pari o superiore al 67%. Queste condizioni di vita determinano la possibilità di beneficiare dell’esonero per dipendenti pubblici.