In quali casi gli eredi hanno diritto all’assegno di vedovanza INPS anche dopo la morte del vedovo

INPS

Il coniuge che risulta a carico del lavoratore dipendente defunto in alcuni casi ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo tipo di trattamento consente di ricevere un sussidio economico mensile in percentuale variabile. Laddove siano presenti determinati requisiti, il vedovo o la vedova possono richiedere un ulteriore aiuto economico che consiste nell’assegno di vedovanza. Laddove il beneficiario deceda prima di godere di tale diritto, è possibile che subentrino gli eredi come titolari di tale agevolazione. Nella presente guida spiegheremo dunque in quali casi gli eredi hanno diritto all’assegno di vedovanza INPS anche dopo la morte del vedovo.

Come funziona l’attribuzione dell’assegno di vedovanza INPS

L’assegno di vedovanza fa riferimento ad un trattamento economico che spetta ai vedovi titolari di pensione ai superstiti che presentano i seguenti requisiti: invalidità al 100% o riconosciuta e totale inabilità al lavoro; in alternativa, titolarità di assegno di accompagnamento INPS per invalidi civili totali ai sensi della Legge 104/92.  A questi requisiti sanitari, se ne aggiungono anche altri che interessano i limiti di reddito. Nell’articolo “A chi spetta e a quanto ammonta l’assegno di vedovanza INPS” abbiamo indicato tutte le soglie ed i limiti previsti al riguardo. Il sussidio spetta solo se il vedovo in questione presenta opportuna istanza all’INPS. In alcuni casi, però, è possibile che il diritto all’agevolazione passi agli eredi del vedovo stesso. Dunque, in quali casi gli eredi hanno diritto all’assegno di vedovanza INPS anche dopo la morte del vedovo?

Quando l’erede può ricevere il sussidio economico?

Quando si verifica la morte del vedovo/a prima che questi effettui la domanda di assegno di vedovanza, il diritto si può trasferire agli eredi. Questi ultimi possono inoltrare domanda all’INPS a patto che vi siano le condizioni per la determinazione del beneficio. Questo è quanto ha anche stabilito la sentenza della Cassazione n. 22051/2008. Laddove si attesti il diritto, l’erede può fruire dell’assegno di vedovanza per il periodo non goduto al vedovo defunto. L’attribuzione del diritto spetta solo in seguito a presentazione dell’istanza come stabilisce la circolare INPS n. 190/1992.

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