Le regole generali fanno riferimento al D.P.R. 412/1993 che stabilisce due aspetti:
a) la data di prima accensione stagionale degli impianti;
b) la durata, o per quanto tempo durante la giornata, i riscaldamenti possono funzionare.
Dunque in che data e in quale orario si può accendere il riscaldamento condominiale?
Bisogna prima precisare che i due parametri non sono identici per tutto il territorio nazionale, ma sono distinti per aree geografiche. Le zone in questione sono stabilite, infatti, in base al clima e all’andamento medio stagionale rilevato in quel territorio. Procediamo con ordine.
Le zone climatiche
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La citata divisione geografica è in sei grandi zone. Dal riconoscimento delle stesse saremo in grado di capire in che data e in quale orario si può accendere il riscaldamento condominiale.
La zona A comprende le isole più a Sud, o Sud Orientale delle isole. A Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle si accendono dal primo dicembre al 15 marzo, per massimo sei ore al giorno.
La zona B comprende, invece, la zona tirrenica della Sicilia e della Calabria: il riscaldamento va dal 1° dicembre al 31 marzo. Qui il limite massimo giornaliero è di otto ore.
La zona C comprende la zona adriatica settentrionale: si parte il 15 novembre fino al 31 marzo, e per non più di dieci ore al giorno.
Date di accensione del riscaldamento condominiale
La zona D è quella appenninica: inizia da Genova e arriva in Calabria, a Vibo Valentia. Qui il riscaldamento entra in funzione dal primo novembre fino al 15 aprile, fino a un massimo di dodici ore al giorno.
La zona E coinvolge in tutto 47 province, molte delle quali attengono all’area padana. Ma vi sono anche sparute province del Centro e del Sud. Per tutte esse, il riscaldamento si poteva accendere già a partire dallo scorso 15 ottobre e si protrarrà fino al 14 aprile, per quattordici ore al giorno.
La zona F è la zona alpina che non ha limitazioni per la data e per il tempo. Comprende le province di Cuneo, Belluno e Trento dove le temperature sono notoriamente rigide.
Lo scopo del Decreto
L’obiettivo che il Decreto n. 412/1993 intende raggiungere è multiplo.
Anzitutto quello di garantire un uso oculato del riscaldamento, per tenere sotto controllo l’inquinamento ambientale. L’altro scopo quello di garantire, con una regolamentazione differenziata per clima, la stessa temperatura nelle case di tutti gli italiani.
Tutto ciò anche per un fatto di salute. Con queste norme, infatti, la temperatura dovrebbe attestarsi intorno ai 20°, con un margine di variazione tollerata, di due gradi. Insomma, la temperatura domestica “ideale” per il periodo invernale.
Infine, in quest’articolo mettiamo in relazione i costi della bolletta del gas con lo stato di salute della caldaia del nostro riscaldamento domestico.