Al momento e nel luogo della morte di una persona si apre la sua successione. Questa può essere testamentaria, se esiste un testamento. Può essere legittima quando, invece, non c’è un testamento oppure è invalido. Infine, se il testatore compie una violazione della quota legittima degli eredi, si apre la successione necessaria.
Fatta questa breve premessa, bisogna dire che in Italia è diffusissimo il testamento olografo. Questo è un testamento che si può formare senza l’aiuto del notaio. È il testatore che, in tutta solitudine, dispone dei suoi beni. Si comprende, dunque, perché sia la forma di testamento più apprezzata. Infatti, è quella che assicura il maggiore grado di riservatezza, è la più economica e anche quella più semplice a livello tecnico.
Il testamento olografo
Indice dei contenuti
Infatti, il codice civile richiede, per la validità del testamento olografo, solo alcuni requisiti di forma. Il testatore, cioè, deve redigere il testamento di suo pugno, datarlo e firmarlo. Queste sono le uniche condizioni poste dal codice civile per la validità del testamento olografo. La giurisprudenza nel tempo ne ha elencate altre. Per essere sicuri di redigere un testamento olografo perfetto e inattaccabile dagli eredi bisogna conoscere alcune regole per la sua compilazione.
Come si diceva, il codice civile riserva ad alcuni parenti del defunto, una quota obbligatoria del suo patrimonio. In caso di violazione della legittima, cioè di questa quota riservata, il codice prevede delle azioni che gli eredi possono utilizzare per recuperare quanto gli spetta. L’azione più utilizzata è quella di riduzione.
Si tratta di un richiesta al giudice per far ottenere agli eredi legittimari la quota di patrimonio che gli spetta per legge. Se il defunto ha fatto testamento, anche olografo, violando la legittima, l’erede legittimario, con l’azione di riduzione, può attaccare le disposizioni testamentarie.
In caso di violazione della legittima gli eredi possono impugnare il testamento olografo, senza notaio, in questo modo
In particolare, cioè, l’azione riduce i beni attribuiti dalle varie disposizioni testamentarie in modo proporzionale. Questo fino a quando non si ottengono sufficienti beni per liquidare la quota legittima dell’erede, cui spetta per legge.
La Cassazione ha chiarito che per esercitare questa azione l’erede legittimario deve indicare esattamente di quanto è stata lesa la sua quota. Deve, quindi, portare in giudizio tutti i documenti per provare quanto gli spetta come legittima e quanto effettivamente ha ricevuto. Solo una volta data questa prova, il giudice potrà ridurre proporzionalmente i beni attribuiti dalle varie disposizioni testamentarie.
Approfondimento