È noto che quando intendiamo realizzare una ristrutturazione edilizia oppure un’opera nuova dobbiamo chiedere al Comune il permesso di costruire. In particolare, è l’articolo 10 del Testo Unico Edilizia a richiedere il permesso di costruire. Questo per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica oppure edilizia quando sorga un organismo edilizio diverso dal precedente. Poi è la Regione che specifica meglio quali lavori e ristrutturazioni abbiano effettivamente bisogno del permesso. Normalmente a richiedere il permesso di costruire è il proprietario dell’immobile da ristrutturare.
A rilasciarlo, invece, ci pensa il Comune, nello specifico il funzionario responsabile dello Sportello Unico. L’articolo 12 TUE dice che le condizioni per il rilascio del permesso di costruire consistono nella conformità dell’intervento alla legge e agli strumenti urbanistici del Comune. Non solo, ma anche al pagamento di alcuni contribuiti economici come gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. Bisogna fare attenzione a rispettare la normativa riguardante i lavori in casa e le ristrutturazioni, perché le violazioni possono portare a pesanti sanzioni.
I costi del permesso
Indice dei contenuti
È l’articolo 16 TUE che richiede il pagamento di questi costi per ottenere il permesso. La ragione per cui il cittadino deve sostenere queste spese ulteriori è piuttosto semplice. Il cittadino partecipa, infatti, alle spese che il Comune deve sostenere per urbanizzare l’opera che verrà realizzata. Nel concreto, è il Consiglio comunale che, servendosi di apposite tabelle, stabilisce i costi di questi oneri per il cittadino. Le tabelle prendono in considerazione vari parametri, come la zona dove è collocato l’immobile, gli strumenti urbanistici, il tipo di intervento realizzato e altri ancora.
Non molti sanno, però, che in caso di ristrutturazioni in casa o altri lavori il Comune deve restituire gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. Questo, in particolare, quando il cittadino non effettui i lavori oppure li effettui solo in maniera parziale. Lo ha spiegato il TAR Abruzzo con la sentenza 219 del 2022. I giudici hanno chiarito che il pagamento di questi oneri da parte del cittadino è strettamente collegato ai lavori da effettuare. Nel senso che, se il cittadino non effettua l’intervento, il Comune non ha costi da sostenere e, dunque, il pagamento non si giustifica.
In caso di ristrutturazioni in casa, pochi sanno che in questo modo possono ottenere la restituzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione
Per il TAR questo è un principio che si ricava facilmente dagli articoli 2033 e 2041 del codice civile. I giudici continuano spiegando che il Comune deve effettuare la restituzione di queste somme al cittadino non solo in caso di intervento non effettuato. Deve restituirgli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione anche quando il cittadino effettui un intervento diverso e questo intervento comporti una spesa minore. Se l’intervento comporta una spesa minore di quella pagata dal cittadino al Comune, quest’ultimo è obbligato a restituirgli l’eccedenza.
Approfondimento