In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico. Studiamo Il caso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26166 del 17/11/2020, ha chiarito il rapporto fra adesione, autotutela e sospensione dei termini di impugnazione. Nel caso di specie, l’Ufficio delle Entrate, riscontrata l’omessa presentazione della dichiarazione, aveva notificato al curatore di un Fallimento un avviso di accertamento. La curatela aveva impugnato tale avviso e la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile, perché tardivamente proposto. Anche la Commissione Tributaria Regionale aveva poi respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado.
In particolare, la tardività dipendeva dal considerare o meno la sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione a seguito della presentazione di istanza di adesione sull’avviso già notificato.
In relazione a tale istanza il giudice aveva, infatti, ribadito la sostanziale natura di richiesta di autotutela, benché formalmente qualificata come istanza di adesione, con inapplicabilità della sospensione dei termini. La curatela del Fallimento ricorreva, infine, per cassazione, censurando la decisione per avere la CTR ritenuto che l’istanza di adesione mascherasse, in realtà, una mera richiesta di annullamento in autotutela. Evidenziava, al contrario, la ricorrente che non era possibile valutare diversamente il contenuto dell’atto.
La decisione
Indice dei contenuti
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano, infatti, i giudici di legittimità che, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico. Aveva, dunque, errato la Commissione Tributaria Regionale a ritenere che, pur a fronte di un’istanza qualificata come istanza di adesione, si trattasse di una richiesta di annullamento in autotutela. E conseguentemente, il ricorso introduttivo era stato erroneamente considerato inammissibile perché tardivo, occorrendo tener conto, ai fini della tempestività, del termine di sospensione di novanta giorni.
Osservazioni
In considerazione delle finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione, la sospensione dei termini per impugnare è diretta a favorire una soluzione concordata della controversia. La sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione dell’atto impositivo non è, peraltro, neppure interrotta dal verbale di mancato accordo tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria. In mancanza di un’espressa disposizione normativa, il mancato accordo non può essere, infatti, equiparato né ad una rinuncia all’istanza, né ad un epilogo conclusivo del procedimento.
E, quindi, allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, connesso, ex se, alla presentazione dell’istanza di accertamento per adesione. Solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente può comportare la rinuncia all’accertamento con adesione e ai suoi effetti. E la volontà del contribuente può esprimersi attraverso la proposizione del ricorso, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza, facendo così venir meno anche la sospensione dei termini di impugnazione.