In caso di eredità giacente gli eredi devono fare molta attenzione a queste comunicazioni all’Agenzia delle Entrate perché potrebbero costituire accettazione tacita dell’eredità

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Quando scompare un parente il suo patrimonio, attivo e passivo, può passare ai suoi eredi. Questo passaggio non è, però, necessario o automatico ma c’è bisogno di un atto degli eredi che si chiama accettazione. Tra il momento della scomparsa e quello dell’accettazione dell’eredità, si ha una situazione di incertezza e si parla di eredità giacente. Il complesso di attività e passività, che facevano parte del patrimonio che era del defunto, rimangono senza un titolare.

È una situazione del tutto provvisoria, che però può avere bisogno di un soggetto che la gestisca. Infatti, può essere necessario nominare un curatore dell’eredità giacente. Gli eredi hanno ben 10 anni per decidere se accettare l’eredità. È chiaro che in questo tempo, se i beni del defunto rimanessero senza amministrazione, si pregiudicherebbe molto il loro valore. Per questo motivo gli eredi o il giudice possono nominare un curatore che compia gli atti conservativi necessari sui beni.

In caso di eredità giacente gli eredi devono fare molta attenzione a queste comunicazioni all’Agenzia delle Entrate perché potrebbero costituire accettazione tacita dell’eredità

Per altro l’Agenzia delle Entrate, articolo 36 D. L. 346/1990, può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità oppure che venga nominato un curatore. Questo quando abbia dei crediti nei confronti del defunto.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa oppure tacita. L’articolo 476 codice civile prevede che si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la volontà di accettare. Un atto, cioè, che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Dunque, in caso di eredità giacente gli eredi devono fare molta attenzione agli atti che compiono perché potrebbero portare all’accettazione dell’eredità.

L’accettazione tacita dell’eredità 

La Corte di Cassazione ha affrontato un caso interessante con l’ordinanza 12259 del 2022. In particolare, il caso era quello di alcuni chiamati ad un eredità giacente, che presentava molte passività. Questa eredità comprendeva, però, due immobili piuttosto malmessi. Uno di questi chiamati all’eredità, dopo un certo periodo, comunicava all’Agenzia delle Entrate la voltura catastale. Semplicemente il fatto, cioè, che un immobile avesse cambiato proprietario.

I giudici della Cassazione hanno considerato tale atto accettazione tacita dell’eredità. Infatti, hanno affermato che questa comunicazione sia possibile solo da parte di un soggetto che abbia accettato l’eredità, altrimenti non può ritenersi proprietario dell’immobile. Dopo questa comunicazione i giudici hanno ritenuto che i creditori del defunto ben potessero attaccare ed, eventualmente, pignorare i beni dell’erede tacito. Infatti, dopo la voltura il patrimonio del defunto e quello dell’erede si erano confusi.

Approfondimento

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