Negli ultimi anni non sono rari i casi di contenzioso tra i detentori dei titoli dei Buoni fruttiferi postali (BFP) e le stesse Poste. E, manco a dirlo, quasi sempre l’oggetto del contendere verte sugli interessi da riscuotere.
In particolare, negli ultimi anni un grande clamore lo hanno sollevato i titoli della serie Q/P. Al riguardo, in questo articolo, riportiamo tutti i dettagli della diatriba legata a questo Buono e come procedere per sciogliere eventuali dubbi sul rimborso finale dello stesso.
Ora, sia per il BFP serie Q/P sia per gli altri Buoni, in caso di dubbi sul rimborso degli interessi dei Buoni fruttiferi postali questa è la soluzione da seguire. Scopriamola insieme.
L’Arbitro Bancario Finanziario
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In tutte queste controversie l’ultima spiaggia a cui fare affidamento può essere l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Come recita lo stesso sito istituzionale, si tratta di ricorrere a un soggetto alternativo, indipendente ed imparziale che mira a risolvere specifiche controversie. Ossia tutte quelle che vertono in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
L’ABF dunque lavora sui ricorsi che possono scaturire tra clienti e le loro banche o un altro soggetto parabancario. O con le Poste Italiane, come appunto nel nostro caso.
Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle di un giudice ordinario. Tuttavia, l’autorevolezza, la serietà intellettuale e professionale, ed il prestigio di cui gode l’ABF, fa si che le sue decisioni risultino autorevoli e, in larga misura, rispettate.
Perché rivolgersi ad un arbitro per i propri Buoni fruttiferi postali
I vantaggi in questo caso sono molteplici e ascrivibili ai seguenti elementi:
a) si tratta di una forma di tutela molto più rapida rispetto al ricorso al giudice ordinario, i cui tempi sono notoriamente più lunghi;
b) la profonda e consolidata esperienza in materia, oltre alla profonda considerazione, di cui l’ABF gode in ambiente finanziario;
c) la semplicità della forma: le parti contrapposte devono solo produrre la documentazione riguardante il caso dibattuto e stop. Non vi è infatti necessità di essere assistiti da un avvocato, con notevole risparmio di spese ulteriori;
d) i costi, a dir poco irrisori. Bastano infatti 20 euro di contributi spese per avere il parere di tale autorevole organo sulla controversia. Non solo: se il ricorso viene accolto, anche parzialmente, sarà l’intermediario finanziario a doversi accollare tale spesa.
La parta alta della figura sottostante (fonte: ABF) rende bene l’idea delle materie maggiormente trattate dall’istituto. La figura contrappone infatti le percentuali dei ricorsi ricevuti per materia e relativi sia al terzo trimestre 2019 (a sinistra), sia a quelli 2020 (a destra). Nella parte bassa, invece, si da un’indicazione della durata media (in giorni) dei ricorsi.
Dunque, in caso di dubbi sul rimborso degli interessi dei Buoni fruttiferi postali questa è la soluzione da seguire
Per ricorrere all’ABF ci vuole anzitutto un rapporto e/o un contratto tra il cittadino e un operatore finanziario.
I due contendenti, però, devono prima aver cercato di risolvere la controversia tra di loro. Per dirla meglio, il cittadino-cliente deve anzitutto inviare un reclamo scritto al suo intermediario finanziario, il quale è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni.
In caso di mancata risposta in tutto questo lasso temporale, allora si può dar inizio alla procedura che coinvolge l’ABF. Ancora, potrebbe infine succedere che la sua decisione venga ritenuta insoddisfacente da una delle parti in causa. In questo caso allora o il cliente o l’intermediario o entrambi potranno adire alle vie legali tradizionali.
Ecco allora illustrato cosa fare in caso di dubbi sul rimborso degli interessi dei Buoni fruttiferi postali: questa è la soluzione da seguire.